COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 152 del 10/05/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ BOVILLE ERNICA AVVERSO LA PENALIZZAZIONE DI 3 PUNTI IN CLASSIFICA E L’AMMENDA DI € 1.000,00 ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON DECISIONE PUBBLICATA SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 147 DEL 6.5.2008 GARA BOVILLE ERNICA – FONDI CALCIO DEL 4.5.2008 CAMPIONATO DI ECCELLENZA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 152 del 10/05/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ BOVILLE ERNICA AVVERSO LA PENALIZZAZIONE DI 3 PUNTI IN CLASSIFICA E L’AMMENDA DI € 1.000,00 ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON DECISIONE PUBBLICATA SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 147 DEL 6.5.2008 GARA BOVILLE ERNICA – FONDI CALCIO DEL 4.5.2008 CAMPIONATO DI ECCELLENZA L’Arbitro della gara Boville Ernica – Fondi Calcio in programma alle ore 16,30 del 4.5.2008, valevole per il Campionato Regionale di Eccellenza, riferiva nel suo rapporto che alle ore 15,20 il Dirigente accompagnatore del Fondi gli presentava una riserva scritta in merito ad una aggressione subita da un suo calciatore prima dell’arrivo al campo dello stesso direttore di gara. Il Commissario di campo designato per la stessa gara riferiva invece nel suo rapporto che, mentre controllava il recinto del campo da gioco, intorno alle ore 15,00, si avvedeva che un giovane armato di bastone si introduceva nella zona degli spogliatoi e si formava in tale zona un groviglio di calciatori. Richiamava quindi l’attenzione dei Carabinieri in loco che intervenivano prontamente, riportando la calma. Il Presidente del Fondi gli comunicava che un suo calciatore, Aldo Monforte, era stato colpito con un bastone da un giovane individuato come calciatore della società Boville Ernica che però non risultava inserito in distinta. Il calciatore colpito veniva portato al Pronto Soccorso e sempre al Commissario di campo veniva comunicato a fine gara che lo stesso era stato visitato ed aveva avuto una prognosi di guarigione di nove giorni. Il giovane armato di bastone, prima dell’inizio della gara, si introduceva nello spogliatoio del Boville Ernica ed il Commissario richiamava il Presidente della stessa Società che lo faceva allontanare. A fine gara notava lo stesso giovane che rientrava nello spogliatoio della squadra di casa. La Società Fondi Calcio inoltrava il rituale preannuncio di reclamo e poi il reclamo, affermando che le circostanze descritte avrebbero alterato il potenziale atletico della squadra e chiedendo i conseguenti provvedimenti. Il competente Giudice Sportivo, dopo aver ricostruito gli episodi descritti, per quanto emersi dagli atti ufficiali, applicava l’articolo 17 comma 1 CGS ed applicava alla Società Boville Ernica la punizione della penalizzazione di tre punti in classifica (tanti conseguiti sul campo essendo la gara terminata con il punteggio di 1 a 0 per il Boville Ernica) e l’ammenda di € 1.000,00 a carico della stessa Società. A sostegno della decisione, il primo Giudice ritiene pienamente applicabile alla fattispecie la sanzione prevista dall’articolo 17 comma 1 CGS, che prevede che quando un sostenitore od un accompagnatore della Società si renda responsabile di un episodio che provochi una alterazione al potenziale atletico degli avversari, la stessa Società venga sanzionata con la penalizzazione minima di tanti punti quanti sono stati da lei conseguiti al termine dell’incontro. Propone reclamo avverso tale delibera la Società Boville Ernica, che con articolate argomentazioni si duole del fatto che il Giudice abbia malamente applicato la disposizione citata, non tenendo conto che l’autore del gesto sia stato un calciatore della Società e che, quindi, non poteva applicarsi al caso la sanzione ivi prevista che corrisponde ad un comportamento di accompagnatori e sostenitori, escludendo dal novero dei soggetti attivi del comportamento, i calciatori tesserati con la Società. A sostengo cita Giurisprudenza degli Organi Federali. Ascoltata come da richiesta la Società, per il tramite del suo delegato, ripropone in buona sostanza l’argomentazione citata. Contesta inoltre che, dai documenti ufficiali, emerga con certezza la circostanza che il calciatore Monforte sia stato colpito in maniera tale da renderne impossibile l’utilizzazione e che le lesioni certificate dal pronto soccorso ospedaliero siano con sicurezza da riferire alla colluttazione avvenuta. Il reclamo non è fondato. I fatti sono stati accertati de visu dal Commissario di campo che ha ulteriormente reso una precisazione su quanto riferito anche all’esito di quanto affermato nel reclamo e dei documenti ad esso allegati. Non è contestato che vi sia stata una proditoria aggressione prima della gara ad un calciatore della Società ospitata e che questo calciatore sia dovuto ricorrere alle cure ospedaliere. In tale sede sono state rilevate delle abrasioni escoriate alla gamba dx e sn, obiettivamente legate da evidente nesso di causalità con l’uso dell’arma impropria, con una apprezzabile prognosi di ben nove giorni s.c. . Tale documento, redatto da un incaricato di pubblico servizio, attento e competente ed allertato in sede di anamnesi dalla dinamica dell’evento che rendeva il suo scritto potenziale atto di un procedimento penale, non lascia alcun dubbio sulla assoluta indisponibilità del calciatore per essere schierato nella gara de quo e sull’alterazione del potenziale atletico che ne è derivata alla sua squadra. Né può affermarsi che le lesioni siano da riferire a traumi pregressi, in quanto il referto ben distingue tra la contusione escoriata riferibile ad un trauma recente e le ecchimosi riferite a precedenti traumi. Tanto è vero che si è resa necessaria l’applicazione di una fasciatura sulla ferita fresca dopo la medicazione. Né può sostenersi che l’aggressore munito di bastone sia da identificare nel calciatore Ranaldi, in quanto lo stesso ha trentotto anni mentre l’aggressore viene descritto dal Commissario di campo come un giovane di venti – venticinque anni, inoltre lo stesso Commissario esclude che portasse la tuta del Boville Ernica mentre conferma che indossava una tuta anonima. Infine, ad abundantiam, il Commissario aggiunge che l’aggressore non era presenta quando il Monforte dichiarò a lui stesso ed alle Forze dell’Ordine che si recava in ospedale e le stesse Forze dell’Ordine procedettero all’identificazione del Monforte e del Commissario. Il documento prodotto dalla reclamante, relativo all’identificazione del calciatore Ranaldi (unitamente al Monforte ed al Commissario di campo) da parte dei Carabinieri, non è esaustivo in quanto, si ricorda, che il commissario ha riferito che all’accesso del soggetto sconosciuto munito di bastone nella zona degli spogliatoi fece seguito un parapiglia tra calciatori nel quale potrebbe essersi verificato un contatto tra il Monforte ed altri calciatori avversari che nulla ha a che vedere con le lesioni riportate dallo stesso che derivano evidentemente dall’uso di un corpo contundente. Non ha pregio quindi l’eccezione proposta dalla reclamante che ha contestato l’applicabilità della sanzione della penalizzazione di tre punti in classifica in quanto autore del fatto sarebbe un calciatore e non un accompagnatore o sostenitore della Società nel senso che l’aggressore munito di corpo contundente visto dal Commissario di campo non è il Ranaldi e va considerato un ignoto sostenitore, ed a tale conclusione si giunge dalla lettura degli atti ufficiali che prevalgono naturalmente sulle allegazioni delle parti. Ciò rende superflua qualsiasi ulteriore considerazione di diritto che, comunque, a parere della Commissione porterebbe ad una diversa valutazione dei precedenti citati dalla reclamante rispetto al caso che ci occupa in quanto, allora l’autore del fatto venne identificato e sanzionato con una pesante squalifica. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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