COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 152 del 10/05/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ TANAS CASALOTTI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 31.1.2009 A CARICO DEL CALCIATORE BIANCHI MATTIA E DELL’AMMENDA DI € 150,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 136 DEL DEL 17.4.2008 (Gara: TANAS CASALOTTI – TOR DE CENCI del 13.4.2008 – Campionato Allievi Regionali Eccellenza)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 152 del 10/05/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ TANAS CASALOTTI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 31.1.2009 A CARICO DEL CALCIATORE BIANCHI MATTIA E DELL’AMMENDA DI € 150,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 136 DEL DEL 17.4.2008 (Gara: TANAS CASALOTTI – TOR DE CENCI del 13.4.2008 – Campionato Allievi Regionali Eccellenza) …………… omissis …………… DELIBERA Di accogliere parzialmente il ricorso proposto dalla Società TANAS CASALOTTI riducendo la squalifica del calciatore BIANCHI MATTIA fino al 31.8.2008 (e non 31.10.2008 come erroneamente pubblicato) e l’ammenda a € 100,00. La tassa reclamo si restituisce.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it