COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 153 del 15/05/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA A.S.D. SORA CALCIO 1907 , AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI EURO 2.000,00 CON DIFFIDA DEL CAMPO, NONCHE’ DELLE SQUALIFICHE LIMITATAMENTE AI GIOCATORI FOSCA CHRISTIAN, FINO AL 31.10.2008 E DI PIETRA IVAN SINO AL 30.06.2008, ADOTTATTE DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM.UFF. N.132 DEL 10.04.2008. (GARA: S.S.TORRICE – A.S.D. SORA CALCIO 1907 del 06.04.2008 – Campionato Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 153 del 15/05/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA A.S.D. SORA CALCIO 1907 , AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI EURO 2.000,00 CON DIFFIDA DEL CAMPO, NONCHE’ DELLE SQUALIFICHE LIMITATAMENTE AI GIOCATORI FOSCA CHRISTIAN, FINO AL 31.10.2008 E DI PIETRA IVAN SINO AL 30.06.2008, ADOTTATTE DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM.UFF. N.132 DEL 10.04.2008. (GARA: S.S.TORRICE - A.S.D. SORA CALCIO 1907 del 06.04.2008 - Campionato Promozione) La Commissione Disciplinate Territoriale, visto il reclamo in epigrafe, esaminati gli atti ufficiali, ascoltata come da richiesta la Società reclamante, osserva quanto segue. Dal referto di gara emerge che durante la stessa, i sostenitori della Società istante lanciavano bottiglie contenenti acqua contro gli occupanti della panchina della squadra avversaria , senza colpirli, inoltre intonavano cori offensivi contro un calciatore locale . A conclusione della partita gli stessi sostenitori danneggiavano in più parti due autovetture e un motorino dei tifosi del Torrice . Quanto ai giocatori Fosca Christian e Di Pietra Ivan, questi a fine gara unitamente ad altri loro compagni tentavano di aggredire alcuni giocatori della squadra avversaria, colpendo successivamente con calci e pugni le porta dello spogliatoio della compagine locale e un cancelletto divisorio , nel tentativo di scardinarlo. Nelle circostanze tale cancello per l’azione violenta del Fosca, andava ad urtare le persone dei Commissari di campo, provocando a questi ultimi alcune contusioni ed ecchimosi. La reclamante nel suo ricorso, ( e per essa il proprio presidente , come rapp.to e difeso in virtù di procura in calce all’atto introduttivo dall’Avv. Ivo Baldassini), premettendo nelle motivazioni di fatto e in diritto l’inesistenza delle violazione ascritte, impugnava i provvedimenti del Giudice di primo grado, eccependoli sia per la carenza di motivazione, ( citando in relazione e in maniera generica il disposto dell’art.111 della Costituzione ); che per il difetto delle norme le quali dispongono sulla determinazione della sanzione , anche comparandola in riferimento all’oggetto del ricorso, con fattispecie similari punite in maniera minore. Ancora in via principale, la ricorrente dando una diversa e attenuata versione dei fatti , evidenziava l’atteggiamento provocatorio esternato in occasione del pareggio da un giocatore del Torrice nei confronti dei suoi colleghi del Sora . Inoltre il difensore della A.S.D. Sora 1907 nel suo copioso atto si interroga sul rispetto generale delle norme della Costituzione Italiana, pur sempre assicurato e ciò è doveroso ribadirlo, da questo Organo giudicante anche in relazione alle regole specifiche del c.g.s. facenti capo all’ordinamento della Federcalcio, il quale non può essere assimilato per la sua autonomia procedurale , ed in particolare per quanto concerne la raccolta delle prove, al rito della giustizia ordinaria civile o penale . In relazione a quanto sopra , anche la prova sulla ripresa filmata richiesta dalla reclamante, non può essere ammessa se non per eventuali errori di persona e comunque per fatti non visti dall’arbitro , sui quali non ha potuto prendere decisioni a riguardo , (art. 35 comma 1.2, 1.3 e 1.4 del c.g.s.). Si ritiene che il reclamo può essere parzialmente accolto, limitatamente però alla posizione del giocatore Di Pietra Ivan, il quale preso dal tumulto e nelle fasi concitate del momento, pur partecipando alle azioni irruente sulle cose, (quali la porta dello spogliatoio riservato al Sora, il cancelletto ed anche al mero tentativo di aggressione dei calciatori avversari), non aveva provocato, a differenza dell’eccessiva violenza manifestata dal Fosca, (atta a scardinare il cancello divisorio), le ben note conseguenze lesive ai danni dei Commissari di campo, riportate integralmente negli atti ufficiali di gara, che assurgono per l’art.35 comma 1.1 del c.g.s. , a fonte privilegiata di prova circa la condotta tenuta dai tesserati nel corso delle competizioni. E’ da valutare pure in quest’ottica, per quanto riguarda la graduazione dell’ammenda e la contestuale diffida del campo, l’acclarata e fattiva collaborazione di alcuni giocatori e dirigenti del Sora al fine di far desistere i soggetti implicati negli eventi predetti, cosa questa che in ogni modo non sminuisce la responsabilità oggettiva della Società , e la medesima condotta violenta e antisportiva dei giocatori del Sora per cui è causa il presente ricorso, ben individuati dall’arbitro e dai Commisari di campo. Così è da considerare perché influente sugli incresciosi fatti verificatisi, il comportamento provocatorio mostrato dal calciatore del Torrice in occasione dell’avvenuto pareggio. Pertanto a discrezione di questo organo giudicante, si può serenamente addivenire anche ad una ristretta revisione dell’ammenda inflitta su cui influisce pure la recidiva, onde renderla più equa a migliore giustizia e quindi proporzionata alla reale portata degli eventi succedutesi, tra i quali i comportamenti sicuramente censurabili tenuti dai tifosi del Sora circa il danneggiamento delle proprietà quali i mezzi dei tifosi locali. DELIBERA In riforma dei provvedimenti adottati dal Giudice sportivo del Comitato Regionale Lazio , al com. uff. n. 132, del 10.04.2008, di ridurre, l’ammenda da Euro 2.000,00 ad Euro 1.500,00 con l’annullamento della diffida del campo al Sora Calcio 1907 e la squalifica al giocatore Di Pietra Ivan dal 30.06.2008 al 16.05.2008, confermando per il resto la squalifica a Fosca Christian fino al 31.10.2008. La tassa reclamo versata va restituita .
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