COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 153 del 15/05/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ FORTITUDO ROMA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/1/2009 A CARICO DEL CALCIATORE ORLANDINI FABIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 135 DELL’ 17/4/08. ( Gara: FORTITUDO CALCIO – VIVACE GROTTAFERRATA del 13/4/08 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 153 del 15/05/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA' FORTITUDO ROMA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/1/2009 A CARICO DEL CALCIATORE ORLANDINI FABIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 135 DELL' 17/4/08. ( Gara: FORTITUDO CALCIO - VIVACE GROTTAFERRATA del 13/4/08 - Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; osserva: La reclamante ha escluso che il calciatore Orlandini abbia pestato i piedi dell'Arbitro, ovvero che lo abbia minacciato e tentato di colpire con uno schiaffo; il giocatore, infatti, ha soltanto protestato per l'espulsione. Si è quindi invocata una riduzione della sanzione, ritenuta eccessiva. Dal contenuto del referto, ove l'Arbitro ha descritto dettagliatamente il comportamento del calciatore Orlandini, risulta che questi, dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, si è avvicinato al Direttore di gara e gli ha pestato per due volte il piede destro, procurandogli lieve dolore, accompagnando il gesto con insulti e pesanti minacce; dopo essere stato allontanato dai compagni, egli aveva poi tentato di colpirlo con una manata al volto, senza riuscirci. Alla luce di quanto riportato nel referto arbitrale che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata e degna di fede, risulta quindi confermato che il giocatore ha pestato volontariamente il piede dell'Arbitro, accompagnando tale gesto con insulti, ai quali ha fatto seguito un atteggiamento gravemente minaccioso. Ribadita l'intollerabilità della condotta posta in essere dal giocatore, si ritiene tuttavia di rivisitare parzialmente la sanzione, dovendo rapportare la stessa alle sanzioni abitualmente irrogate dagli Organi Sportivi per casi analoghi. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore ORLANDINI FABIO dal 31 gennaio 2009 al 30 novembre 2008. La tassa di reclamo va restituita.
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