COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 153 del 15/05/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ SANTAMARINELLESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 10/4/2013 A CARICO DEL CALCIATORE IACOMONI LUCA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 74 DEL 17/4/08 (Gara: SANTAMARINELLESE – ORIOLO del 13/4/08 – Campionato III Categoria Viterbo )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 153 del 15/05/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA' SANTAMARINELLESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 10/4/2013 A CARICO DEL CALCIATORE IACOMONI LUCA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 74 DEL 17/4/08 (Gara: SANTAMARINELLESE – ORIOLO del 13/4/08 - Campionato III Categoria Viterbo ) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; udito, in sede di supplemento di referto, l'arbitro, osserva: A motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto che il compimento di un solo gesto, calcio alla gamba dell'Arbitro, seppur deprecabile, non giustificherebbe una sanzione così pesante, anche in considerazione del fatto che il Direttore di gara non aveva avuto bisogno di cure mediche e aveva potuto portare a conclusione l'incontro regolarmente. Si è quindi invocata una riduzione della sanzione, ritenuta eccessiva. Dal contenuto del referto, ove sono stati descritti dettagliatamente i fatti e dalle dichiarazioni rese dall'Arbitro dinanzi a questa Commissione, risulta che il calciatore Iacomoni si è reso responsabile di tutta una serie di comportamenti aggressivi e violenti nei confronti dell'Arbitro; fatti che hanno addirittura determinato la sospensione temporanea della gara. Ed infatti, dopo essere stato espulso per avere scalciato con violenza un avversario, il giocatore si è scagliato contro l'Arbitro e gli ha stretto le guance con la mano, provocandogli intenso dolore, spingendolo inoltre all'indietro con violenza, facendolo arretrare di un paio di metri. Bloccato a viva forza dai compagni, lo stesso calciatore ha poi rivolto pesanti minacce al Direttore di gara e successivamente, dopo essersi divincolato dalla stretta dei compagni, ha raggiunto quest'ultimo, che nel frattempo si era allontanato, colpendolo con un calcio alla parte posteriore della coscia destra, causandogli un forte dolore, durato per alcuni minuti. Bloccato nuovamente dai compagni, il giocatore, mentre veniva allontanato dal campo, rieterava gli insulti e le minacce nei confronti dell'Arbitro, sicché questi, visto il clima di tensione che si era creato,era costretto a sospendere temporaneamente l'incontro, in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine, che giungevano presso l'impianto sportivo dopo circa 10 minuti. L'Arbitro ha inoltre riferito che, al termine dell'incontro, aveva accertato che sulla parte colpita si era formato un ematoma e che vi erano tracce di sangue causate dallo sfregamento dei tacchetti, a seguito del calcio; esiti che egli aveva fatto constatare sia al Dirigente accompagnatore della Soc. Santamarinellese che al Carabiniere intervenuto sul campo. Il Direttore di gara ha infine precisato che non aveva ritenuto necessario recarsi al Pronto Soccorso, trattandosi di semplici graffi. Alla luce delle dichiarazioni rese dal Direttore di gara che, come noto, costituiscono fonte di prova privilegiata e degna di fede, risulta quindi confermato che il giocatore Iacomoni si è reso responsabile di ripetuti comportamenti aggressivi e violenti, oltre che offensivi e minacciosi, nei confronti dell'Arbitro, sicché, giudicata assolutamente intollerabile tale condotta, deve considerarsi del tutto congrua e adeguata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Tutto ciò premesso e ritenuto, DELIBERA di respingere il reclamo e, per l'effetto, conferma la squalifica del calciatore IACOMONI LUCA fino al 10 aprile 2013. Sulla tassa di reclamo si è già provveduto con la decisione relativa al calciatore ROMITELLI MARCO ( C.U. n. 143 del 2/5/08 ).
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