COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 158 del 22/05/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA ROCCASECCA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2010 A CARICO DEL CALCIATORE GERMANELLI MASSIMO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 148 DELL’8.5.2008 (Gara: NUOVA ROCCASECCA – ANTICOLI del 3.5.2008 – Campionato Juniores B)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 158 del 22/05/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA ROCCASECCA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2010 A CARICO DEL CALCIATORE GERMANELLI MASSIMO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 148 DELL’8.5.2008 (Gara: NUOVA ROCCASECCA – ANTICOLI del 3.5.2008 – Campionato Juniores B) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali, osserva: la Società NUOVA ROCCASECCA proponeva ricorso avverso la squalifica fino al 31.12.2010 intimata al calciatore GERMANELLI MASSIMO in quanto il gesto del calcio all’arbitro oggetto della squalifica non veniva sferrato dal GERMANELLI ma dal suo compagno GARGANO, e che lo stesso calcio ad opera del GARGANO non era rivolto al Direttore di gara ma ad un avversario. Sentito l’arbitro in sede di supplemento di referto, lo stesso confermava nel GERMANELLI l’autore del calcio che, una volta toltosi la maglia, gli si avvicinava insieme ad altri compagni per protestare. Il direttore di gara, trovatosi di fronte al GERMANELLI, lo individuava subito dopo dai documenti di gara. Ritenuto che il gesto del GERMANELLI avveniva a fine partita, in un momento di concitazione dovuto alle proteste di tutti i componenti del NUOVA ROCCASECCA, e che lo stesso gesto, indicato dall’arbitro come non violento, sia da considerarsi dovuto alla foga generatasi nel momento e pertanto non appare né aggressivo né intimidatorio della persona del direttore di gara; tutto ciò premesso DELIBERA Di accogliere parzialmente il ricorso della Società NUOVA ROCCASECCA e per l’effetto riduce la squalifica del calciatore GERMANELLI MASSIMO dal 31.12.2010 al 30.3.2009. La tassa reclamo va restituita.
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