COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 159 del 22/05/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ TOR DE CENCI AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 144 DEL 2.5.2008 (Gara: TOR DE CENCI – SAVIO del 27.4.2008 – Finale Allievi Regionali Eccellenza)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 159 del 22/05/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ TOR DE CENCI AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 144 DEL 2.5.2008 (Gara: TOR DE CENCI – SAVIO del 27.4.2008 – Finale Allievi Regionali Eccellenza) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata la quale, nel confermare quanto ampiamente descritto nel ricorso originario, ha tenuto preliminarmente a porgere le scuse per l’accaduto, che contrasta con il passato sportivo della Società. La Società TOR DE CENCI, dinanzi a questa Commissione Disciplinare territoriale, pur ammettendo alcuni comportamenti censurabili dei loro tesserati, ritiene che i provvedimenti adottati nei loro confronti dal Giudice Sportivo di prime cure, siano particolarmente eccessivi rispetto ai comportamenti tenuti dai calciatori oggetto del presente ricorso. In particolare pone in evidenza la ricorrente che il calciatore VENTRE, al momento degli episodi incresciosi, non era presente in campo, e che il NANNI, dopo aver subito un pesante fallo di giuoco, spintonava solamente l’avversario. In conclusione, nel chiedere la Soc. TOR DE CENCI una sensibile riduzione dei provvedimenti adottati, pone all’attenzione di questo Organo di Giustizia Sportiva, la perplessità sul fatto che non siano stati individuati tra i partecipanti alla rissa, calciatori della squadra avversaria. Esaminati gli atti ufficiali e dopo aver attentamente letto le carte in possesso, questo Organo di Giustizia Sportiva ritiene parzialmente assumibili le doglianze avanzate dalla reclamante. Infatti appaiono eccessive le sanzioni inflitte ai calciatori BRUNO ANTONIO, BUCELLA FABIO e CERVELLI LUCA, in relazione agli episodi di fine gara, in quanto non risulta che il calciatore aggredito sia stato costretto a ricorrere a cure ospedaliere, tanto che nella settimana successiva partecipava regolarmente alla gara. Anche per i calciatori NANNI LEONARDO e VENTRE ANDREA, in base alle argomentazioni poste in essere dalla ricorrente, si ritiene che le sanzioni possano essere adeguatamente ridotte e riportate entro limiti di minore gravità secondo gli abituali parametri adottati per casi analoghi. Detto ciò, questa Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA Di accogliere parzialmente il ricorso di cui trattasi riducendo le squalifiche inflitte ai calciatori BRUNO ANTONIO, BUCELLA FABIO e CERVELLI LUCA dal 29.2.2009 al 31.10.2008. Di ridurre da 5 a 2 gare le squalifiche inflitte ai calciatori NANNI LEONARDO e VENTRE ANDREA. La tassa reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it