COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 164 del 29/05/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SORA CALCIO 1907 AVVERSO IL PROVVEDIMANTO DELL’AMMENDA DI EURO 1.000,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO , CON COM. UFF. N.140 DEL 24.04.2008 (GARA DEL 20.04.2008; ANITRELLA – A.S.D. SORA CALCIO 1907 CAMPIONATO PROMOZIONE)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 164 del 29/05/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SORA CALCIO 1907 AVVERSO IL PROVVEDIMANTO DELL’AMMENDA DI EURO 1.000,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO , CON COM. UFF. N.140 DEL 24.04.2008 (GARA DEL 20.04.2008; ANITRELLA - A.S.D. SORA CALCIO 1907 CAMPIONATO PROMOZIONE) La Commissione Disciplinare Territoriale, visto il reclamo in epigrafe, esaminati gli atti ufficiali, ascoltata , come da richiesta la Società reclamante, osserva quanto segue: Emerge dal referto di gara che per tutto il secondo tempo, circa trecento sostenitori della società reclamante offendevano e minacciavano l’assistente arbitrale , gli sputavano più volte attingendolo all’orecchio , alle spalle e alla schiena , inoltre gli lanciavano sassi grossi come una noce colpendolo al ginocchio e causandogli momentaneo dolore. Oltre a ciò, gli stessi tifosi intonavano cori offensivi contro le forze dell’ordine, la lega e gli altri organi federali. A fine incontro, una persona estranea non autorizzata sostava nei pressi degli spogliatoi inveendo reiteratamente con frasi irriguardose e minacce contro l’arbitro e il commissario di campo. La reclamante , per essa il suo presidente , rappresentato e difeso dall’Avv. Ivo Baldassini, in virtù di delega apposta in calce all’atto introduttivo; oltre a porsi questioni di rilevanza giuridica e propriamente costituzionali sulla natura della decisione del primo giudice, ( a parer proprio, carente quest’ultima di motivazione, nonché priva di fondamento normativo circa l’attribuzione edittale della sanzione), obiettava il travisamento , l’insussistenza dei fatti addebitati alla sua patrocinata, dando una versione attenuata degli eventi verificatisi. Inoltre il difensore , premettendo l’esclusiva responsabilità oggettiva e “la disparità di trattamento”, rispetto ad altra comparata e parallela fattispecie, nelle sue articolate ed esaurienti conclusioni , chiedeva in via principale l’annullabilità del provvedimento del giudice prime cure, e in via subordinata una congrua riduzione della ammenda inflitta. Il ricorso non è degno di accoglimento. Il giudice di primo grado ha applicato la sanzione secondo diritto e giustizia , nel pieno rispetto di tutti i principi generali posti dal nostro ordinamento giuridico, risultando quindi l’ammenda a carico della Società, ben commisurata alla reale portata dei fatti verificatisi durante il corso della competizione e alla fine di questa, come riportati nei processi verbali degli ufficiali di gara, ( che in merito alle vicende, costituiscono ai sensi dell’art. 35 comma 1.1. del c.g.s. , fonte privilegiata di prova), specificatamente per quanto riguarda il comportamento dei tifosi sulle diverse offese rivolte alle forze dell’ordine e agli organi federali e per i gravi atti ai danni dell’assistente arbitrale, perpetrati con gli sputi e il lancio di consistenti sassi che lo colpivano al ginocchio, provocandogli temporaneo dolore. Così ancora, per la persona non identificata e non autorizzata che sostava nell’area antistante gli spogliatoi, la quale proferiva ripetute invettive contro il direttore di gara e il commissario di campo. Di quanto sopra la Società è tenuta a risponderne a titolo di responsabilità oggettiva per i fatti violenti messi in essere dai propri sostenitori, ( dove nella fattispecie il soggetto per legge è chiamato a dar conto della sua azione anche se nessun rimprovero in ordine ad essa , neppure di semplice leggerezza può essergli mosso); e ciò a prescindere dal citato principio generale, posto dall’art.27 della Costituzione Italiana , sulla responsabilità penale. In fine sull’eccezione relativa alla difformità della sanzione dell’ammenda a carico della Società, applicata dal Giudice di primo grado per altro simile caso richiamato, si ritiene che la stessa risulta essere a ragion veduta più adeguata, data la sua recidiva e l’ulteriore e grave azione dei tifosi che lanciavano oltre agli sputi, alcuni sassi contro la persona dell’assistente dell’arbitro, che pur riportava modiche conseguenze Pertanto, DELIBERA di respingere il ricorso , confermando il provvedimento adottato dal Giudice sportivo del Comitato Regionale Lazio , con Com. Uff. N.140 del 24.04.2008 , e quindi l’ammenda di euro 1.000,00 a carico della Società A.S.D. Sora Calcio 1907. La tassa reclamo versata và incamerata
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it