COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 164 del 29/05/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ QUARTIERE CAMPO ORO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/12/2011 A CARICO DEL CALCIATORE SCORPIONI ANDREA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 57 DEL 22/4/08 (Gara: Quartiere Campo Oro – Ivo Roma del 19/4/08 – Camp. C5 “ C2” )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 164 del 29/05/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA' QUARTIERE CAMPO ORO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/12/2011 A CARICO DEL CALCIATORE SCORPIONI ANDREA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 57 DEL 22/4/08 (Gara: Quartiere Campo Oro – Ivo Roma del 19/4/08 - Camp. C5 “ C2” ) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; udito, in sede di supplemento di referto, l'arbitro; osserva: A motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto che il calciatore Scorpioni, con gesto istintivo di protesta per l'espulsione subita, avrebbe soltanto “ sfiorato ” il viso dell'Arbitro, toccandolo con un “ buffetto ”, in maniera non violenta; si è quindi invocata una riduzione della sanzione, ritenuta eccessiva. Ascoltato in sede di supplemento, il Direttore di gara ha riferito che, subito dopo l'espulsione di un suo compagno, il calciatore Scorpioni Andrea si era avvicinato protestando con espressioni irriguardose e reiterando tale comportamento per ben tre volte, sicché egli ne aveva sanzionato l'espulsione. Mentre veniva rammostrato il cartellino rosso, il giocatore aveva colpito la sua mano, facendo cadere a terra il cartellino, e, subito dopo, lo aveva colpito al viso con uno schiaffo, che tuttavia egli era riuscito ad attenuare, grazie ad un immediato arretramento, L'Arbitro ha inoltre precisato che il colpo alla guancia destra gli aveva creato “ momentaneo fastidio e non dolore ” e, che il giocatore, dopo essere stato allontanato dai compagni, gli aveva rivolto insulti e minacce. Alla luce delle dichiarazioni rese dal Direttore di gara che, come noto, costituiscono fonte di prova privilegiata e degna di fede, risulta quindi confermata la sussistenza del comportamento di natura violenta posto in essere dal giocatore e manifestato attraverso due gesti del tutto intollerabili. Considerato tuttavia che, grazie alla prontezza di riflessi del Direttore di gara, lo schiaffo dato dal giocatore non ha provocato a quest'ultimo alcun dolore, si ritiene di rivisitare parzialmente la sanzione. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica del calciatore SCORPIONI ANDREA dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2010. La tassa di reclamo va restituita.
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