COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 165 del 29/05/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ VILLALBA O.M. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 300,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 144 DEL 2.5.2008 (Gara: VILLALBA O.M. – MONTEROTONDO CALCIO del 27.4.2008 – Play Out Allievi Regionali Eccellenza)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 165 del 29/05/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ VILLALBA O.M. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 300,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 144 DEL 2.5.2008 (Gara: VILLALBA O.M. – MONTEROTONDO CALCIO del 27.4.2008 – Play Out Allievi Regionali Eccellenza) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe, con il quale la Società VILLALBA O.M. contesta decisamente quanto riportato dall’arbitro nel proprio referto, adducendo a motivo che, aldilà delle contestazioni verbali rivoltegli da alcuni sostenitori, non possono essere addebitati lanci di sputi nei confronti del direttore di gara, in quanto il percorso che si effettua per rientrare negli spogliatoi non consente quanto sopra, perché esiste una distanza notevole dalle reti di recinzione al terreno di giuoco ed in particolare l’ultimo tratto è sottoposto ad un sistema di video sorveglianza da cui non risulta nulla di quanto accaduto. Dagli atti ufficiali, che come più delle volte, in caso di contrasto con quanto riferisce la reclamante, costituiscono, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., fonte unica e privilegiata di prova, viene evidenziato che un tifoso della Società VILLALBA sia alla fine del I tempo che al termine dell’incontro si sporgeva dall’angolo della tribuna, che essendo in posizione rialzata di 3 – 4 metri rispetto al percorso che porta alla zona spogliatoi, lanciava sputo che raggiungeva l’arbitro. Da una attenta lettura degli atti, questa Commissione Disciplinare si è resa conto che proprio in virtù di come si è svolto l’episodio denunciato dall’arbitro, la Società VILLALBA, pur essendo oggettivamente responsabile, causa la rapidità di svolgimento dell’episodio, non è potuta intervenire per eliminare l’inconveniente, dal che la posizione della ricorrente può essere riesaminata alla luce di quanto sopra e la sanzione quindi dell’ammenda ricondotta entro limiti di minore gravità. Conseguentemente, questa Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA Di ridurre l’ammenda a carico della Società VILLALBA da € 300,00 ad € 150,00. La tassa reclamo si restituisce.
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