COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 169 del 05/06/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE SECHI GIUSEPPE (TESS. FREGENE C5) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2011 A CARICO DELLO STESSO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 177 DELL’8.5.2008 (Gara: PISANA CLUB – FREGENE C5 del 2.5.2008 – Campionato Calcio a 5 Serie D)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 169 del 05/06/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE SECHI GIUSEPPE (TESS. FREGENE C5) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2011 A CARICO DELLO STESSO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 177 DELL’8.5.2008 (Gara: PISANA CLUB – FREGENE C5 del 2.5.2008 – Campionato Calcio a 5 Serie D) La Commissione Disciplinare, letto il reclamo avanzato dal calciatore indicato in epigrafe, con il quale ha chiesto di essere ascoltato, osserva: ritualmente convocato in data 21.5.2008, il SECHI si è presentato dinanzi a questa Commissione di Disicplina, escludendo di aver colpito l’arbitro, con il quale non ha avuto alcun tipo di contatto fisico. Pone all’attenzione di questo Organo di Giustizia Sportiva che, prima dell’inizio dell’incontro, l’arbitro veniva aggredito da persone a lui sconosciute, dopodichè si chiudeva nello spogliatoio e dopo circa mezz’ora ne usciva per iniziare a dirigere la gara. Ci tiene a precisare il SECHI che giustamente veniva espulso dall’arbitro perché gli rivolgeva la frase “hanno fatto bene a menarti”, dopo ciò se ne andava nello spogliatoio e successivamente rientrava in campo per assistere al resto della gara. Al termine della stessa entrava nel locale riservato all’arbitro per ritirare, senza alcun tipo di prolema, il proprio documento di identità. Questa Commissione di Disciplina, alla luce di quanto sopra, ha ritenuto di sentire l’arbitro, il quale in data 28.5.2008, si è presentato e in considerazione delle precisazioni fornite dallo stesso in merito all’accaduto, ha messo in condizione questo Organo di Giustizia Sportiva di focalizzare al meglio l’episodio. Precisa preliminarmente l’arbitro che prima del fischio di inizio ci sono state contestazioni per il colore delle maglie che si confondevano tra di loro. Scrive poi l’arbitro che al termine del primo tempo , quando stava per rientrare negli spogliatoi, il calciatore SECHI in precedenza espulso, si era posizionato dinanzi la porta del suo spogliatoio dicendo all’arbitro “tu ce l’hai con me”. Il direttore di gara, senza dargli ascolto, ha aperto la porta del locale ma il SECHI chiudeva la stessa e contestualmente dava uno schiaffo sulla guancia dell’arbitro, procurandogli un ronzio nell’orecchio sinistro, fastidio che ha avuto anche durante il proseguio dell’incontro. Dinanzi a simili argomentazioni, si ritiene che le lagnanze avanzate dal ricorrente non siano nemmeno parzialmente assumibili, essendo in netto contrasto con quanto riferisce l’arbitro. L’entità della sanzione però, a parere di questa Commissione di Disciplina, può essere ridimensionata in ragione dell’effettivo comprotamento del SECHI che, con il suo gesto certamente deprecabile e censurabile, non ha provocato particolari e gravi conseguenze fisiche all’arbitro, che ha potuto continuare a dirigere l’incontro senza ulteriori particolari problemi. Tenuto conto di ciò, si può ragionevolmente ricondurre la sanzione entro limiti di minore gravità e rapportarla secondo gli abituali parametri adottati per casi analoghi. Conseguentemente, questa Commissione Disciplinare territoriale DELIBERA Di ridurre la squalifica inflitta al calciatore SECHI GIUSEPPE al 30.6.2010. La tassa reclamo si restituisce.
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