COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 169 del 05/06/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE CARLO ORLANDO CASALINI (TESS. ANGUILLARA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2008 A CARICO DELLO STESSO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 148 DEL 15.5.2008 (Gara: ANGUILLARA – VIS AURELIA del 3.5.2008 – Campionato Jun. Reg. B)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 169 del 05/06/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE CARLO ORLANDO CASALINI (TESS. ANGUILLARA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2008 A CARICO DELLO STESSO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 148 DEL 15.5.2008 (Gara: ANGUILLARA – VIS AURELIA del 3.5.2008 – Campionato Jun. Reg. B) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata, osserva: dalla lettura degli atti ufficiali si deve ritenere accertata la condotta censurabile tenuta dal calciatore sanzionato nei confronti dell’arbitro, successivamente alla sua espulsione. In particolare, il reclamante – pur avendo negato il tentativo di aggressione nei confronti del Direttore di gara – ha riconosciuto di aver pronunciato frasi offensive e di aver avuto un comportamento “fuori dalla norma”. Pertanto, anche in considerazione della valenza probatoria riconosciuta dal C.G.S. al referto arbitrale, e considerando l’assenza di precedenti disciplinari a carico del calciatore si ritiene congrua la sanzione applicata dal Giudice Sportivo. Tanto premesso DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la squalifica fino al 30.6.2008 a carico del calciatore CARLO ORLANDO CASALINI. La tassa reclamo va incamerata.
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