COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 169 del 05/06/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL S. CESAREO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2010 A CARICO DEL CALCIATORE DELFI ALESSANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C. U. N. 148 DEL 4.5.2008 (Gara: REAL S. CESAREO – CETUS ROMA del 4.5.2008 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 169 del 05/06/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL S. CESAREO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2010 A CARICO DEL CALCIATORE DELFI ALESSANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C. U. N. 148 DEL 4.5.2008 (Gara: REAL S. CESAREO - CETUS ROMA del 4.5.2008 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata, osserva: la reclamante, nel rammaricarsi per il comportamento del calciatore DELFI ALESSANDRO, il quale, anch’egli presente all’audizione, si è scusato pubblicamente con l’arbitro, ha rilevato che il predetto giocatore non ha assolutamente colpito l’arbitro con uno schiaffo, ma gli ha solamente toccato il viso con alcuni “buffetti” in segno di contestazione; tanto è vero che tale gesto ha causato soltanto lievissime conseguenze; atteso che tali considerazioni possono ritenersi parzialmente assumibili, ed infatti, il direttore di gara, come precisato nel proprio referto, ha subito solamente un lieve dolore, che non gli ha comunque impedito di proseguire regolarmente l’incontro. Ritenuto, pertanto, di poter parzialmente rivisitare la sanzione inflitta, apportando alla stessa una lieve riduzione. Tutto ciò premesso DELIBERA Di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalfica del calciatore DELFI ALESSANDRO dal 30.6.2010 al 31.12.2009. La tassa reclamo va restituita.
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