COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 172 del 12/06/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SIG.RA TIZIANA BIONDI RESPONSABILE DELLA SEZIONE CALCIO FEMMINILE DELLA SOCIETA’ SPORT E CULTURA E DELLA SIG.RA SIMONA ROSATI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA STESSA SOCIETA’ PER VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 COMMA 1 DEL CGS IN RELAZIONE ALL’ARTICOLO 34 COMMA 3 NOIF

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 172 del 12/06/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SIG.RA TIZIANA BIONDI RESPONSABILE DELLA SEZIONE CALCIO FEMMINILE DELLA SOCIETA’ SPORT E CULTURA E DELLA SIG.RA SIMONA ROSATI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA STESSA SOCIETA’ PER VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 COMMA 1 DEL CGS IN RELAZIONE ALL’ARTICOLO 34 COMMA 3 NOIF La Procura Federale della F.I.G.C. ha disposto con atto del 4 aprile 2008 il deferimento della Sig.ra Tiziana Biondi, responsabile della sezione femminile della A.S. Cortina Sport e Cultura, e della Sig.ra Simona Rosati dirigente accompagnatore della medesima società nel Campionato Serie D – Under 21, contestando alle stesse la circostanza di aver consentito, nelle rispettive qualità, l’utilizzo in numerose gare del campionato di Serie D – Under 21 di due calciatrici, Elisa Vespa e Giulia Quadrana, che non avevano i requisiti soggettivi per potervi partecipare (raggiungimento dell’età minima di 14 anni e rilascio della preventiva autorizzazione ex art. 34 comma 3 delle N.O.I.F. ad opera del competente CR Lazio). La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del ricorso dandone avviso alle deferite. La Sig.ra Simona Rosati non compariva e non faceva pervenire deduzioni a difesa. Pervenivano invece deduzioni difensive da parte della Sig.ra Biondi che contestava innanzitutto la mancata conoscenza del deferimento, sostenendo di avere avuto contezza dell’atto di deferimento solo a seguito dell’avviso di fissazione della riunione della Commissione Disciplinare, sosteneva altresì di non aver avuto conoscenza della conclusione delle indagini a suo carico che le indagini non si erano concluse nell’ambito della stagione a cui si riferiva la violazione. Chiedeva quindi termine per poter esercitare compiutamente il diritto di difesa e protestava comunque la sua estraneità agli addebiti. Nella riunione compariva la Sig.ra Biondi, assistita dal suo legale di fiducia Avv. Andrea Leggieri, che si riportava integralmente alla memoria difensiva insistendo per le eccezioni procedurale e di prescrizione e nel merito eccepiva di non aver curato direttamente gli adempimenti burocratici relative alle atlete de quo, avendo delegato tali incombenze al segretario. Precisava di essersi comunque curata con attenzione della regolarità delle attestazioni di idoneità fisica delle atlete e che le stesse erano assolutamente regolari. La Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità delle deferite, eccependo che la Sig.ra Biondi aveva comunque avuto contezza del procedimento e che la sua costituzione in giudizio sanava comunque ogni irregolarità mentre non era decorso il termine di prescrizione che sarebbe scaduto solo al termine della corrente stagione sportiva. Chiedeva quindi l’irrogazione della sanzione di mesi 8 di inibizione a carico di entrambe le deferite. Ritiene la Commissione che la responsabilità della Sig.ra Simona Rosati, dirigente accompagnatore della squadra nelle gare in questione, sia provata per tabulas. E’ appena il caso di ricordare che con la sottoscrizione della distinta di gara il dirigente accompagnatore assume la responsabilità della regolarità del tesseramento e della idoneità delle calciatrice ad essere schierate in campo. Orbene, nella specie, non vi è contestazione sul fatto che le due calciatrici non fossero nelle condizioni soggettive per essere schierate in campo e la violazione è stata reiterata per ben undici gare di tal che la richiesta della Procura è pienamente congrua ed attinente al caso. Diverso discorso per la posizione della Sig.ra Biondi, responsabile della sezione femminile della società, che ha responsabilità della regolarità del tesseramento delle atlete ma non del loro regolare utilizzo in campo. In sostanza non può addebitarsi al Presidente della società (o, comunque, al legale rappresentante) la posizione soggettiva del calciatore, squalificato o di età inferiore o superiore a quella consentita, in quanto tale responsabilità è integralmente a carico del dirigente accompagnatore. Ritiene quindi la Commissione che la Sig.ra Biondi vada esente dagli addebiti poiché si è accertato che le calciatrici erano regolarmente tesserate con la società anche se non potevano essere schierate in gare di quella categoria ma solo di categorie giovanili. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di comminare a carico della Sig.ra Simona Rosati l’inibizione di mesi otto e di prosciogliere la Sig.ra Tiziana Biondi dagli addebiti. Si comunichi agli interessati.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it