COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 172 del 12/06/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE DI LUCA ANDREA (A.S.D. MUNICIPIO ROMA 5), AVVERSO LA SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE, ADOTTATA A CARICO DELLO STESSO, DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO, CON COM. UFF. N.153 DEL 16.05.2008, ( GARA , A.S.D. REAL TURANIA CALCIO – A.S.D. MUNICIPIO ROMA 5, DEL GIORNO 11.05.2008, CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “G”)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 172 del 12/06/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE DI LUCA ANDREA (A.S.D. MUNICIPIO ROMA 5), AVVERSO LA SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE, ADOTTATA A CARICO DELLO STESSO, DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO, CON COM. UFF. N.153 DEL 16.05.2008, ( GARA , A.S.D. REAL TURANIA CALCIO - A.S.D. MUNICIPIO ROMA 5, DEL GIORNO 11.05.2008, CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “G”) La Commissione Disciplinare Territoriale, visto il reclamo in epigrafe, esaminati gli atti ufficiali, osserva quanto segue. Il calciatore di cui trattasi, risulta squalificato, per aver rivolto frasi di stampo razzista nei riguardi di un giocatore avversario di colore. Nell’uscire del campo il medesimo protestava nei confronti dell’arbitro. Il ricorrente nel suo atto introduttivo, dava una diversa e attenuta versione dei fatti verificatisi e pur ammettendo un diverbio tra lui e il giocatore antagonista di colore, precisava che le sue parole, a dir proprio espresse in forma generica verso tutti i suoi avversari, venivano fraintese dal direttore di gara, in occasione di una sua richiesta di spiegazioni per una decisione tecnica arbitrale avversa alla propria squadra. Nel merito si evidenzia l’infondatezza del reclamo in quanto le circostanze di fatto in esso riportate, appaiono in aperto contrasto con il referto dell’arbitro, che costituisce come è ben noto, fonte di prova prevalente circa il comportamento dei tesserati durante lo svolgimento delle gare. Tuttavia la sanzione applicata in primo grado, appare riducibile secondo equità, tenuto conto anche del tenore espresso dal giocatore nella sua istanza, in cui porge formalmente le sue “doverose scuse”a tutti gli avversari di competizione , per le sue personali considerazioni. Pertanto DELIBERA Di accogliere il reclamo e riduce la squalifica del calciatore Di Luca Andrea, da sei a quattro gare. Dispone la restituzione della relativa tassa reclamo.
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