COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 172 del 12/06/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ MORENA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/4/2011 A CARICO DELL’ALLENATORE PARENTI LUIGI, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 176 DEL 8/5/08 (Gara: Vis Velletri – Morena del 29/4/08 – COPPA PROVINCIA ROMA – GIOVANISSIMI )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 172 del 12/06/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA' MORENA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/4/2011 A CARICO DELL'ALLENATORE PARENTI LUIGI, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 176 DEL 8/5/08 (Gara: Vis Velletri - Morena del 29/4/08 - COPPA PROVINCIA ROMA - GIOVANISSIMI ) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; udito, in sede di supplemento di referto, l'arbitro; osserva: A motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto che l'Allenatore Parenti non ha assolutamente sputato all'Arbitro, e neppure lo ha ingiuriato o minacciato, essendosi soltanto limitato a contestare alcune sue decisioni. Nell'invocare la revoca del provvedimento di squalifica, giudicato abnorme, la reclamante faceva inoltre rilevare che alcune parti del referto arbitrale apparivano redatte da mano diversa. Ascoltato in sede di supplemento, l'Arbitro ha riferito che, dopo essere stato allontanato per comportamento irriguardoso nei suoi confronti, l'Allenatore Luigi Parenti si era posizionato sulla tribuna, continuando a contestare a viva voce le sue decisioni. Al termine dell'incontro, dopo che egli aveva disceso gli scalini che si trovano all'uscita del campo, aveva visto il Parenti provenire di corsa dalla tribuna e, passatogli davanti, sempre correndo, lo stesso gli aveva sputato contro, raggiungendolo all'occhio destro con alcuni schizzi di saliva, proseguendo poi la sua corsa. Il Direttore di gara ha infine precisato che, per quanto concerne la stesura del referto, la differenza di scrittura rilevabile in alcune parti era dovuta al fatto che egli soffre di una leggera forma di disgrafia. Alla luce delle dichiarazioni rese dall'Arbitro che, come noto, costituiscono fonte di prova privilegiata e degna di fede, risulta quindi confermata la sussistenza del grave e sprezzante gesto compiuto dal Parenti. Considerata tuttavia la dinamica dell'azione ed il fatto che l'Arbitro non è stato attinto direttamente e che lo stesso è stato raggiunto soltanto da alcuni schizzi di saliva, si ritiene di rivisitare parzialmente la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica dell'Allenatore PARENTI LUIGI dal 30 aprile 2011 al 31 dicembre 2009. La tassa di reclamo va restituita.
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