COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 172 del 12/06/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ LA STORTA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.1.2009 A CARICO DEL CALCIATORE GNAGNI LUCA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 153 DEL 15.5.2008 (Gara: ALBATROS RADIO INCONTRO – LA STORTA dell’11.5.2008 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 172 del 12/06/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ LA STORTA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.1.2009 A CARICO DEL CALCIATORE GNAGNI LUCA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 153 DEL 15.5.2008 (Gara: ALBATROS RADIO INCONTRO – LA STORTA dell’11.5.2008 – Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata, la quale nel confermare quanto già rappresentato nel ricorso originario, ha tenuto a sottolineare, in occasione dell’audizione del giorno 11 giugno c.a., la non intenzionalità del gesto compiuto dal GNAGNI a fine incontro. Il calciatore di cui trattasi, mentre usciva dal terreno di giuoco, parlando con il suo Presidente, in segno di stizza per come era terminata la partita e senza alcuna volontarietà, lanciava dell’acqua in aria, che molto probabilmente raggiungeva qualcuno che si trovava nei paraggi degli spogliatoi. Alla luce di quanto sopra, chiede la Società LA STORTA, una riduzione della squalifica inflitta al proprio calciatore GNAGNI LUCA. Dagli atti in possesso di questa Commissione di Disciplina e da una attenta lettura degli stessi, non emerge chiaramente se c’è stata volontarietà esplicita o meno del GNAGNI a raggiungere al viso ed al corpo con dell’acqua l’arbitro ed il commissario di campo. Ed è per tale motivo che le considerazioni esposte dalla reclamante possono essere parzialmente assumibili perché, se è pur vero che il GNAGNI avrebbe dovuto porre la massima attenzione nel compiere il gesto dovuto all’esito contrario dell’incontro, avvedendosi delle persone che si trovavano attorno a lui, non si ha la minima certezza della volontarietà dell’atto compiuto dal calciatore della Società LA STORTA. Detto ciò, questo Organo di Giustizia Sportiva DELIBERA Di accogliere il ricorso proposto dalla Società LA STORTA riducendo la squalifica inflitta al calciatore GNAGNI LUCA dal 31.1.2009 al 31.10.2008. La tassa reclamo va restituita.
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