COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 176 del 19/06/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ PISONIANO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA E AMMENDA DI € 500,00 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATI SUL C.U. 106 DEL 14.2.2008 GARA: GAETA – PISONIANO DEL 27.1.008 CAMPIONATO DI ECCELLENZA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 176 del 19/06/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ PISONIANO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA E AMMENDA DI € 500,00 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATI SUL C.U. 106 DEL 14.2.2008 GARA: GAETA - PISONIANO DEL 27.1.008 CAMPIONATO DI ECCELLENZA La Commissione Disciplinare, a seguito dell’ordinanza pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 129 del 3.4.2008 in merito al reclamo in epigrafe, con la quale disponeva il rinvio degli atti alla Procura Federale per i necessari approfondimenti istruttori su quanto affermato nel reclamo ed emergente dagli atti ufficiali, sospendeva ogni decisione. In data 20 maggio 2008 il collaboratore della Procura Federale Avv. Massimo Iannetti, redigeva la relazione richiesta dalla quale emergeva in sostanza quanto segue: a) l’Arbitro della gara aveva omesso nel suo referto delle circostanze determinanti per l’accertamento dei fatti. Tale omissione era tanto più colpevole in quanto la conclusione dell’incontro assolutamente anomala, se non unica (rifiuto del Pisoniano di riprendere la gara a seguito di una riferita aggressione generalizzata subita da numerose persone all’interno del tunnel degli spogliatoi tra il primo ed il secondo tempo) avrebbe imposto al direttore di gara una straordinaria attenzione e precisione nel descrivere gli avvenimenti. Emergeva dall’audizione con il collaboratore dell’Ufficio inquirente che al termine del primo tempo l’Arbitro era stato trattenuto, anche con un violento strattonamento per un braccio, dal Presidente della società ospitante, all’interno del terreno di gioco e tale situazione si era protratta per almeno due minuti tanto che la terna arbitrale non aveva potuto assistere al rientro delle squadre negli spogliatoi. E’ emerso dagli atti che la squadra del Pisoniano era stata indirizzata non già verso il tunnel al centro della tribuna da dove aveva fatto l’ingresso in campo ma verso un tunnel ubicato all’altezza della bandierina del calcio d’angolo in quanto il primo accesso risultava chiuso. Inoltre l’Arbitro ha riferito alla Commissione, in sede di audizione, che un dirigente di Polizia, effigiato in una delle foto prodotte dal Pisoniano quale allegato al reclamo, era entrato nel suo spogliatoio durante l’intervallo richiedendo copia della distinta di gara del Pisoniano per individuare dei calciatori che, a suo dire, lo avrebbero aggredito. Infine l’Arbitro ha riferito all’Ufficio Inquirente che era stato richiamato da grida all’esterno del suo spogliatoio e, portatosi nella zona antistante agli spogliatoi delle due squadre l’aveva trovata ingombra di persone, tra cui poteva riconoscerne solo alcune come appartenenti alle Forze dell’Ordine, almeno una diecina, ed altre come dirigenti delle squadre, comunque abusivamente presenti. In quel frangente aveva invitato a sgombrare la zona ma il Presidente del Gaeta lo aveva apostrofato malamente affermando che lui era il padrone di casa e l’Arbitro semmai era un ospite. b) Anomalo comportamento delle Forze dell’Ordine presenti sul terreno di gioco. Appare dalle foto in atti che un Sovrintendente di Polizia in borghese appartenente al Commissariato di Gaeta, strattona con violenza il calciatore del Pisoniano Ansini, appena espulso, senza che il direttore di gara intervenga a gestire la situazione. Anche questo fatto viene omesso sul referto di gara. E’ il caso di osservare che nella specie la gara non avrebbe dovuto essere ripresa prima che i due calciatori espulsi nello stesso contesto temporale avessero fatto rientro negli spogliatoi. A parere dell’Ufficio Inquirente appare anche anomala la presenza di ben dieci appartenenti alle Forze dell’Ordine, tutti in borghese, davanti agli spogliatoi delle squadre tra il primo e secondo tempo, circostanza eccezionale anche in ambito professionistico, come precipuamente rilevato dal collaboratore della Procura Federale. c) Antisportivo comportamento del Presidente del Gaeta Magliozzi Il presidente della società Ospitante avrebbe fatto del tutto alla fine del primo tempo per impedire al direttore di gara di assistere al rientro delle squadre negli spogliatoi tanto da riuscire a trattenere l’Arbitro in campo per almeno due minuti, ottenendo quindi lo scopo. Si sarebbe poi rivolto in modo del tutto inurbano allo stesso Arbitro che tentava di ristabilire un minimo di ordine nell’androne antistante agli spogliatoi delle due squadre ed infine avrebbe tenuto nelle indagini un atteggiamento reticente e non collaborativo con l’Ufficio. Veniva quindi sentita la Pol. Gaeta, come da rituale richiesta, che preliminarmente eccepiva l’inammissibilità del reclamo proposto dal Pisoniano in primo grado in quanto inoltrato fuori dal termine previsto dall’articolo 29 comma 4 lettera b) del CGS. Eccepiva inoltre l’irregolarità delle modalità di audizione di calciatori del Pisoniano che sarebbero stati sentiti congiuntamente dal collaboratore della Procura Federale inficiando la genuinità delle loro dichiarazioni e chiedevano quindi che le conclusioni dell’Ufficio venissero espunte dagli atti. Nel merito riteneva che la gara non avesse avuto regolare conclusione solo per la rinuncia del Pisoniano non essendo provato che fosse avvenuta la lamentata aggressione, essendo evidente che il direttore di gara aveva dichiarato, senza mai essere smentito, che aveva constatato all’interno dello spogliatoio che la situazione era tranquilla e nessuno lamentava lesioni. Di nessun valore probatorio erano i certificati medici prodotti in quanto rilasciati da nosocomi distanti anche più di cento chilometri da Gaeta ed a distanza di ore dagli eventi lamentati. Preliminarmente deve essere respinta l’eccezione della Polisportiva Gaeta in relazione ai termini di presentazione del reclamo di primo grado da parte dal Pisoniano. Infatti la norma da applicare in ambito regionale dell’attività dilettanti è quella dell’articolo 46 numero 1 del CGS e non quella richiamata dall’esponente. Il reclamo inoltrato il 4 febbraio 2008 è tempestivo in quanto inoltrato l’ottavo giorno dopo la disputa della gara, essendo il settimo giorno il 3-2-2008 una domenica. Nel merito dall’indagine esperita, consistita nell’audizione di tutti i tesserati del Pisoniano rimasti contusi e dall’audizione dei tesserati del Gaeta incolpati dagli avversari di atti aggressivi è emerso effettivamente che i primi hanno reso dichiarazioni conformi ed esenti da vizi logici mentre i secondi sono stati spesso reticenti, contraddittori o, addirittura, hanno riferito circostanze del tutto illogiche. E’ stato altresì accertato che, senza alcuna plausibile motivazione, la squadra del Pisoniano alla fine del primo tempo è stata volutamente indirizzata verso un accesso diverso da quello usato per entrare in campo all’inizio gara ed all’interno del tunnel è avvenuta la denunciata aggressione. I certificati medici prodotti dalla reclamante appartengono a vari nosocomi ed emergono, in alcuni, lesioni percepite all’esame obiettivo dai medici del Pronto Soccorso, compatibili con la descrizione dei fatti riferita dai calciatori interessati. Da tutti questi elementi, acquisiti solo in sede di indagine e che non emergevano minimamente quando il referto dell’arbitro è stato esaminato dal Giudice di primo grado, la Commissione Disciplinare è pervenuta al convincimento che, effettivamente, tra il primo ed il secondo tempo, sia avvenuta all’interno del tunnel che conduce agli spogliatoi, un’ aggressione generalizzata operata da soggetti non identificati, che ha coinvolto alcuni calciatori del Pisoniano che hanno riportato le conseguenze descritte nei certificati medici allegati in atti. Appare evidente che gli ulteriori elementi forniti dall’Arbitro, sia in sede di audizione davanti alla Commissione Disciplinare che in sede di convocazione da parte dell’Ufficio Inquirente connotano già in maniera del tutto diversa gli avvenimenti rispetto a quanto emergeva dal referto arbitrale che era del tutto carente e reticente su tali aspetti obiettivamente essenziali. Infatti la inusuale sostituzione del tunnel di accesso agli spogliatoi alla fine del primo tempo e la presenza di un gran numero di persone, alcune non identificate, all’interno della zona degli spogliatoi, avvalorano la tesi dell’aggressione preordinata denunciata dalla reclamante; tesi ancora più corroborata dall’atteggiamento del Presidente della squadra di casa che si prodigava per ritardare l’accesso della terna arbitrale nella zona degli spogliatoi ed impedirgli di rilevare i fatti “de visu”. Così come i referti medici prodotti avvalorano la dedotta impossibilità di riprendere l’incontro nel secondo tempo. Ancora più significative sono le convergenti dichiarazioni dei calciatori colpiti e le contraddittorie affermazione di quelli accusati di aggressione. Tutti questi elementi convergono per l’accoglimento del reclamo e la conseguente integrale riforma della decisione del Giudice di primo grado né può accogliersi la tesi difensiva della Pol. Gaeta che contesta la regolarità delle acquisizioni delle prove orali effettuata dalla Procura che, invece, ha correttamente agito nel sentire i calciatori implicati nei fatti, sentiti quasi tutti singolarmente ed assistiti, nel caso di quelli del Gaeta, dai legali incaricati dalla società. Le conclusioni a cui è giunto l’Ufficio inquirente sono del tutto condivisibili e sono fatte proprie dalla Commissione integralmente costituendo presupposto essenziale per la decisione assunta. Relativamente agli inevitabili risvolti disciplinari a carico dei tesserati della Pol. Gaeta s.r.l., della stessa Società ospitante, nonché del Direttore di gara per l’acclarato comportamento omissivo nella redazione del referto, rileva infine la Commissione che, non disponendo di poteri officiosi, dovrà attendersi l’eventuale atto di deferimento della Spettabile Procura Federale, alla quale viene contestualmente inviata la presente delibera. Tutto ciò premesso DELIBERA Di accogliere il reclamo annullando integralmente la decisione impugnata, comminando alla società Gaeta la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3. Rimette copia della presente delibera alla Procura Federale per quanto di competenza. La tassa reclamo va restituita.
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