COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul 1. COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 06/12/2007 2. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA A.S.C. SETTECAMINI E DEL CALCIATORE ROSSETTI ADRIANO PER VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 2 ED 1 COMMA 1 C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul 1. COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 06/12/2007 2. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA A.S.C. SETTECAMINI E DEL CALCIATORE ROSSETTI ADRIANO PER VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 2 ED 1 COMMA 1 C.G.S. Il Procuratore Federale, con atto del 31 agosto 2007, deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale del Lazio il calciatore Rossetti Adriano e la società di appartenenza all’epoca dei fatti contestati A.S.C. Settecamini rispettivamente per violazione dell’articolo 1 comma 1 e 4 comma 2 del C.G.S. . Nell’atto di deferimento il requirente rilevava che l’Ufficio Indagini della F.I.G.C. aveva accertato che, prima dell’inizio della gara Settecamni – Alguer del 20-2-07 valevole per la Coppa Italia di calcio a 5, il calciatore Rossetti, all’epoca in forza al Settecamini, durante lo scambio iniziale dei saluti fair play aveva colpito intenzionalmente con una manata alla fronte il calciatore avversario Hernandez. Rilevava quindi la Procura che la violazione contestata rientrava pienamente nella fattispecie normativa prevista dall’articolo 1 comma 1 del CGS e quindi deferiva il calciatore per tale violazione, mentre la società di appartenenza veniva deferita per responsabilità oggettiva per il comportamento del proprio tesserato, ai sensi dell’articolo 4 comma 2 del CGS. Ricevuto il deferimento la Commissione fissava la data per la discussione del ricorso dando termine ai deferiti per l’invio di memorie difensive. I deferiti non facevano pervenire memorie. Nella riunione fissata per il 21-11-2007 la Procura Federale, rappresentata dall’Avv. Alessandro Avagliano insisteva nella richiesta di affermazione della colpevolezza dei deferiti e richiedeva la sanzione della squalifica per due gare a carico del calciatore e di € 200,00 di ammenda a carico della società. Il rappresentante del calciatore Sig. Giancarlo Quaresima insisteva invece per il proscioglimento del calciatore in quanto il gesto era stato conforme alle usanze pre gara di scambio dei saluti tra i calciatori e solo per una disgraziata coincidenza, favorita dalla notevole differenza di statura tra i due calciatori protagonisti dell’episodio, il gesto del Rossetti si era concluso con una manata, peraltro lieve sulla fronte del calciatore avversario, senza alcuna volontarietà ed intento violento. La Commissione, visionati gli atti del procedimento ed, in particolare, il supporto audiovisivo prodotto dalla Procura Federale, ritiene invece che il gesto del Rossetti, pur non particolarmente violento, fu sicuramente antisportivo e teso certamente più che a salutare l’avversario ad intimorirlo. La sanzione richiesta appare quindi congrua e va confermata, pur se la giudicante ritiene più aderente allo spirito del procedimento comminare una squalifica a tempo e non a giornate. L’ammenda a carico della società, che deve necessariamente seguire alla affermazione di responsabilità del tesserato, può essere congruamente ridotta, rispetto al petitum, in quanto la violazione appare comunque lieve ed attinente comunque a fatti di gioco che, se rilevati dal direttore di gara, avrebbero comportato esclusivamente la sanzione a carico del tesserato. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare, DELIBERA Di affermare la responsabilità dei deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e per l’effetto di squalificare il calciatore Rossetti Adriano per quindici giorni e di comminare alla società A.S.C. sette camini l’ammenda di € 100,00 Si comunichi alle parti interessate.
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