COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul 1. COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 06/12/2007 2. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ TANAS CASALOTTI PER POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI RAPISARDA FEDERICO E PALUMBO THOMAS PARTECIPANTI ALLA GARA MONTESPACCATO – TANAS PRIMAVALLE DEL 1-11-2007 CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul 1. COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 06/12/2007 2. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ TANAS CASALOTTI PER POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI RAPISARDA FEDERICO E PALUMBO THOMAS PARTECIPANTI ALLA GARA MONTESPACCATO – TANAS PRIMAVALLE DEL 1-11-2007 CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI La società Tanas Casalotti ha inoltrato ritualmente e nei termini reclamo per posizione irregolare dei calciatori Rapisarda Federico e Palumbo Thomas, partecipanti alla gara in epigrafe con la società Montespaccato. A sostegno del reclamo deduce che il calciatore Rapisarda sarebbe stato svincolato per inattività con delibera pubblicato sul Com. Uff. n. 55 del C.R.L. del 2-11-2007 e, quindi, non poteva essere tesserato, precedentemente a tale data, con il Montespaccato; il calciatore Palumbo sarebbe ancora in pendenza di tesseramento biennale con altra società. L’assunto della reclamante è risultato fondato solo per quanto attiene alla posizione del calciatore Rapisarda. Infatti risulta che il calciatore ha contratto il vincolo annuale con la società A.S.D. Focene Calcio con decorrenza 29-8-2007 e risulta svincolato per inattività solo in data 2-11-2007 con la pubblicazione sul citato comunicato ufficiale. Quindi deve escludersi che in data 1-11-2007 potesse essere regolarmente tesserato con la società Montespaccato. Il calciatore Palumbo risulta invece regolarmente tesserato con il Montespaccato dal 31-10-2007 e quindi si trovava in posizione regolare. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di comminare alla P.D. Motespaccato s.r.l. la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 a 0 e l’ammenda di € 75,00 Di inibire il dirigente accompagnatore ufficiale Rapisarda Roberto (Montespaccato) fino al 22-12-2007 Di squalificare il calciatore Rapisarda Federico per una giornata effettiva di gara. La tassa reclamo va restituita.
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