COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul 1. COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 06/12/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. I.B.C. PONTECORVO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI € 100,00 A CARICO DELLA STESSA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 22 DEL 15.11.2007 (Gara: IBC PONTECORVO – VIRTUS PONTECORVO del 10.11.2007 – ALLIEVI FROSINONE)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul 1. COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 06/12/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. I.B.C. PONTECORVO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI € 100,00 A CARICO DELLA STESSA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 22 DEL 15.11.2007 (Gara: IBC PONTECORVO – VIRTUS PONTECORVO del 10.11.2007 – ALLIEVI FROSINONE) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata, osserva quanto segue: la Società istante, con ricorso opponeva l’ingiustizia dell’ammenda ad essa comminata per le intemperanze del proprio pubblico, non avendo a dir loro, quest’ultima ragion d’essere, visto che la propria squadra aveva vinto l’incontro con la Società VIRTUS PONTECORVO per 8 a 0. Pertanto chiedeva la revoca del relativo provvedimento. Le ragioni della ricorrente possono essere prese in considerazione. Di fatto nel referto arbitrale non vi è la determinata identificazione del pubblico, usando invece un’allocuzione generica circa la provenienza delle minacce sia all’interno che all’esterno dell’impianto sportivo ai danni dell’arbitro. Rilevante ai fini del giudizio è pure la diligenza mostrata dalla Dirigenza della A.S.D. I.B.C. PONTECORVO che ha cercato comunque a fine gara, di dare sicurezza alla persona dell’arbitro . Tanto ritenuto DELIBERA Di revocare l’ammenda di € 100,00 a carico della A.S.D. I.B.C. PONTECORVO come al C.U. n. 22 del 15.11.2007. La tassa reclamo va restituita.
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