COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul 1. COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 06/12/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ C.L. PRIVERNO AVVERSO LA POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE SPALLIERI ANGELO (TESS. RINASCITA FONDI) PARTECIPANTE ALLA GARA C.L. PRIVERNO – RINASCITA FONDI DEL 3.11.2007 – CAMPIONATO JUN. PROV. LT

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul 1. COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 06/12/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ C.L. PRIVERNO AVVERSO LA POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE SPALLIERI ANGELO (TESS. RINASCITA FONDI) PARTECIPANTE ALLA GARA C.L. PRIVERNO – RINASCITA FONDI DEL 3.11.2007 – CAMPIONATO JUN. PROV. LT La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; rilevato che la reclamante deduce l’irregolare posizione del calciatore SPALLIERI in quanto, a suo dire, non in regola con il tesseramento federale; osservato che effettivamente il calciatore risulta tesserato con la Società FONDI CALCIO dal 18.9.2004 e poi trasferito in prestito alla Società RINASCITA del 14.11.2007 e quindi in data successiva alla gara; considerato che la posizione del calciatore è da considerare irregolare; DELIBERA Di comminare alla Società RINASCITA FONDI la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio 0 – 3 e l’ammenda di € 75,00; di inibire il dirigente accompagnatore Sig. PANNOZZO ARTURO fino al 20.12.2007; di squalificare il calciatore SPALLIERI ANGELO per 1 giornata di gara. La tassa reclamo va restituita.
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