COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul 1. COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 06/12/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SUPINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.3.2008 A CARICO DEL CALCAITORE LIBERATORI FABIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 64 DEL 22.11.2007 (Gara: SUPINO – CITTA’ DI ALATRI del 18.11.2007 – Campionato di Promozione)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul
1. COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 06/12/2007
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ SUPINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.3.2008 A CARICO DEL CALCAITORE LIBERATORI FABIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 64 DEL 22.11.2007
(Gara: SUPINO – CITTA’ DI ALATRI del 18.11.2007 – Campionato di Promozione)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
rilevato che la reclamante a sostegno del gravame deduce che il gesto addebitato al calciatore sarebbe stato compiuto in un momento di forte eccitazione e senza alcuna volontà di nuocere al direttore di gara.
Rilevato per contro, che la descrizione degli accadimenti operata dal collaboratore arbitrale non lascia adito a dubbi in quanto nel calciare il pallone all’indirizzo dell’arbitro il calciatore accompagnava il gesto con una espressione inequivocabile;
considerato che la sanzione è del tutto congrua rispetto agli addebiti;
DELIBERA
Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
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