COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 103 del 07/02/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ FB5 TEAM ROME AVVERSO LA POSIZIONE IRREGOLARE DELLA CALCIATRICE CICCOLINI TANIA (TESS. CAPRAROLA) PARTECIPANTE ALLA GARA CAPRAROLA C5 – FB5 TEAM ROME DEL 19.1.2008 – CAMPIONATO C5 FEMMINILE SERIE C
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 103 del 07/02/2008
decisioni della commissione disciplinare territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ FB5 TEAM ROME AVVERSO LA POSIZIONE IRREGOLARE DELLA CALCIATRICE CICCOLINI TANIA (TESS. CAPRAROLA) PARTECIPANTE ALLA GARA CAPRAROLA C5 – FB5 TEAM ROME DEL 19.1.2008 – CAMPIONATO C5 FEMMINILE SERIE C
La Commissione Disciplinare;
visto il reclamo in epigrafe;
rilevato che la reclamante deduce l’irregolare posizione della calciatrice CICCOLINI TANIA in quanto, a suo dire, non tesserata con la Società CAPRAROLA;
osservato che effettivamente la calciatrice risulta tesserata con decorrenza 14.9.2007 con la Società A.C.D. ETRURIA 2000;
DELIBERA
Di comminare alla società CAPRAROLA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di
0 – 6 e l’ammenda di € 75,00;
di inibire il dirigente accompagnatore BAIOCCHI FRANCESCA ROMANA fino al 21.2.2008;
di squalificare la calciatrice CICCOLINI TANIA per una giornata di gara.
La tassa reclamo va restituita.
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