COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 103 del 07/02/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ FB5 TEAM ROME AVVERSO LA POSIZIONE IRREGOLARE DELLA CALCIATRICE CICCOLINI TANIA (TESS. CAPRAROLA) PARTECIPANTE ALLA GARA CAPRAROLA C5 – FB5 TEAM ROME DEL 19.1.2008 – CAMPIONATO C5 FEMMINILE SERIE C

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 103 del 07/02/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ FB5 TEAM ROME AVVERSO LA POSIZIONE IRREGOLARE DELLA CALCIATRICE CICCOLINI TANIA (TESS. CAPRAROLA) PARTECIPANTE ALLA GARA CAPRAROLA C5 – FB5 TEAM ROME DEL 19.1.2008 – CAMPIONATO C5 FEMMINILE SERIE C La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; rilevato che la reclamante deduce l’irregolare posizione della calciatrice CICCOLINI TANIA in quanto, a suo dire, non tesserata con la Società CAPRAROLA; osservato che effettivamente la calciatrice risulta tesserata con decorrenza 14.9.2007 con la Società A.C.D. ETRURIA 2000; DELIBERA Di comminare alla società CAPRAROLA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 6 e l’ammenda di € 75,00; di inibire il dirigente accompagnatore BAIOCCHI FRANCESCA ROMANA fino al 21.2.2008; di squalificare la calciatrice CICCOLINI TANIA per una giornata di gara. La tassa reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it