COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 103 del 07/02/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CORCHIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 45 DEL 17.1.2008 (Gara: CAMPO DELL’ORO – CORCHIANO del 12.1.2008 – Campionato Jun. Prov. Viterbo)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 103 del 07/02/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CORCHIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 45 DEL 17.1.2008 (Gara: CAMPO DELL’ORO – CORCHIANO del 12.1.2008 – Campionato Jun. Prov. Viterbo) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe, ed ascoltata, come da richiesta, la Società interessata la quale, nel confermare quanto riportato nel ricorso già presentato, ha ribadito di essere giunta al campo di giuoco alle ore 15,00 e di aver presentato dopo pochi minuti la lista di gara all’arbitro il quale ha provveduto subito dopo ad effettuare il riconoscimento dei calciatori. Tuttavia lo stesso direttore di gara comunicava che la partita non poteva avere inizio, in quanto il terreno di giuoco era impraticabile perché, a causa della pioggia caduta, non si distinguevano le linee delimitanti il campo di giuoco. La Società giustificava il ritardo in quanto l’autovettura aveva bucato, nonché per le avverse condizioni atmosferiche che hanno imposto una andatura prudente. L’arbitro, sentito in supplemento di rapporto, ha confermato quanto in effetti sostiene la Società CORCHIANO con il presente ricorso, precisando che la squadra ospite perveniva al campo nel tempo regolamentare, cioè alle ore 15,10 con la presentazione della lista alle ore 15,24. Pone in evidenza altresì l’arbitro che intorno alle ore 14,30 un dirigente della Società CORCHIANO gli comunicava l’arrivo in ritardo della squadra dovuto ad un incidente stradale con conseguente sostituzione del pullman con auto private. Precisa infine il direttore di gara di aver operato il riconoscimento dei calciatori indicati in distinta ma che comunque non ha iniziato in quanto il campo era totalmente allagato. Ha anche tentato l’arbitro di far ripassare le linee del terreno di giuoco ma tutto è stato inutile. Da tutto quanto sopra esposto, emerge chiaramente che la Società CORCHIANO ha dimostrato di voler disputare l’incontro, presentandosi al campo, malgrado gli innumerevoli inconvenienti, nel regolamentare tempo di attesa, che è di 15 minuti rispetto all’orario di inizio delle ore 15,00. E’ ininfluente, a parere di questa Commissione Disciplinare Territoriale, che gli adempimenti preliminari di gara siano andati oltre le ore 15,15 tempo massimo di attesa e che, tra l’altro, è stato ben evidenziato dall’arbitro che, al di là dei motivi addotti dalla squadra di casa, l’incontro non veniva disputato per impraticabilità del terreno di giuoco, la cui decisione, ai sensi dell’art. 60 delle NOIF è di esclusiva competenza dell’arbitro stesso. Cio’ detto, questa Commissione DELIBERA Di accogliere il reclamo presentato dalla società CORCHIANO annullando la decisione di cui al C.U. n. 45 del 17.1.2008, dando mandato alla Delegazione Provinciale di Viterbo per il recupero dell’incontro in oggetto. La tassa reclamo si restituisce.
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