COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 103 del 07/02/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CELTA PIGLIO AVVERSO LA POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI FORMAGGI PAOLO, PICA MICHELE E PALONE RICCARDO (TESS. ATLETICO FUMONE) PARTECIPANTI ALLA GARA CELTA PIGLIO – ATLETICO FUMONE DEL 19.1.2008 CAMPIONATO III CATEGORIA FROSINONE
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 103 del 07/02/2008
decisioni della commissione disciplinare territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ CELTA PIGLIO AVVERSO LA POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI FORMAGGI PAOLO, PICA MICHELE E PALONE RICCARDO (TESS. ATLETICO FUMONE) PARTECIPANTI ALLA GARA CELTA PIGLIO – ATLETICO FUMONE DEL 19.1.2008 CAMPIONATO III CATEGORIA FROSINONE
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
rilevato che la reclamante deduce l’irregolare posizione dei tre tesserati della Società ATLETICO FUMONE in quanto a suo dire non regolarmente tesserati;
osservato che, contrariamente a quanto asserito, i tesserati in questione hanno tutti acquisito validamente il vincolo con la Società ATLETICO FUMONE in data antecedente alla gara;
considerato quindi che la posizione dei calciatori in questione è del tutto regolare;
DELIBERA
Di respingere il reclamo confermando il risultato acquisito sul campo:
CELTA PIGLIO – ATLETICO FUMONE 0 – 1
La tassa reclamo va incamerata.
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