COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 2 del 5/7/2007 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. CARRATONI ANDREA DIRIGENTE DELLA POL. COMUNALE DI CAPENA PER VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 COMMA 1 CGS

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 2 del 5/7/2007 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. CARRATONI ANDREA DIRIGENTE DELLA POL. COMUNALE DI CAPENA PER VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 COMMA 1 CGS La Procura Federale con nota dell’8-6-2007 deferiva alla Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Lazio il Sig. Carratoni Andrea, dirigente della Pol. Comunale di Capena per violazione dell’articolo 1 comma 1 del CGS. Al deferito si contesta che in occasione dell’incontro del Campionato Juniores, Comunale Capena – Prima Porta S.R. del 9-12-2006 da disputarsi presso lo stadio comunale di Capena, aveva messo in atto nei confronti del direttore di gara, giunto con largo anticipo presso l’impianto di gioco, una serie di intimidazioni, condite da tutto un comportamento minaccioso ed allusivo, tanto da costringere l’Arbitro designato a richiedere la presenza della forza pubblica ed, in assenza dell’arrivo della stessa, a non dare inizio alla gara. Il dirigente, non essendo stata presentata la distinta di gara da parte della società Comunale di Capena, veniva identificato solo a seguito di istruttoria dell’Ufficio Indagini. La Commissione Disciplinare fissava per il 27-6-2007 la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava al deferito termine per il deposito di memorie. Il deferito non faceva pervenire memorie difensive. Alla riunione, presente il rappresentante della Procura Federale, compariva il Sig. Carratoni. Il dirigente deferito ammetteva di essere effettivamente la persona che aveva accolto l’Arbitro al suo arrivo al campo, ma negava recisamente di aver proferito minacce e sosteneva che le sue espressioni riferibili a precedenti episodi di violenza avvenuti sul medesimo campo, erano solo discorsive e non contenevano alcuna allusione, né potevano ingenerare alcun timore in un soggetto, comunque avvezzo a destreggiarsi in situazioni simili, come un arbitro di calcio. Inoltre deduceva la circostanza che il dirigente effettivamente in possesso delle chiavi dell’armadio metallico dove era custodita la richiesta di forza pubblica fosse in quel momento assente e che, dopo la richiesta dell’Arbitro di vedere tale documento, si era attivato rintracciandolo, ma il direttore di gara, senza attendere che lo stesso giungesse sul terreno di gioco, si era inspiegabilmente allontanato ben prima dell’orario fissato per l’inizio della gara. Chiedeva quindi il proscioglimento da ogni addebito. Il rappresentante della Procura Federale concludeva per l’affermazione di responsabilità del deferito e per l’irrogazione della sanzione dell’inibizione per anni uno. La Commissione Disciplinare, all’esito degli accertamenti operati dall’Ufficio Indagini e della attenta lettura del referto arbitrale, ritiene che, nel mentre è certamente provato il comportamento minaccioso e comunque allusivo del deferito, altrettanto non può affermarsi in ordine alla responsabilità per la mancata effettuazione della gara. Infatti è emerso senza ombra di dubbio che la richiesta della forza pubblica non fosse al momento disponibile presso l’impianto di gioco ma che la stessa era in possesso di un dirigente che, chiamato dallo stesso Carratoni, si stava dirigendo verso il campo. In tal senso appare credibile la dichiarazione del dirigenti Betti che riferisce di essere stato chiamato dal Carratoni prima dell’inizio della gara, intorno alle ore 14,15, perché necessitava la richiesta della forza pubblica, richiesta dall’Arbitro, custodita in un armadio metallico nella segreteria di cui deteneva le chiavi. Lo stesso Betti riferisce di essersi “precipitato” al campo e di esservi giunto intorno alle ore 14,40 ma qui apprendeva che l’Arbitro si era già allontanato da pochi minuti senza nemmeno richiedere le liste delle squadre. Orbene se è sacrosanto che il direttore di gara chieda in visione la richiesta di forza pubblica e richieda, comunque, la presenza di forza pubblica o di elementi equipollenti (guardie giurate, addetti alla sicurezza ecc.), è altrettanto doveroso che l’Arbitro non dia inizio alla gara e permanga nell’impianto per il tempo d’attesa prescritto, aspettando l’arrivo della forza pubblica ovvero che si verifichino le condizioni idonee. Non è invece compatibile con le disposizioni regolamentari l’abbandono del terreno di gioco prima dell’orario fissato per la gara, anche quando le condizioni ostative all’effettuazione siano apparentemente insuperabili e non era certo questo il caso che ci occupa. La sanzione richiesta appare quindi incongrua per eccesso, potendosi addebitare al deferito solo il comportamento, obiettivamente irriguardoso e minaccioso descritto nel referto di gara, ma non le conseguenze ulteriori che si sono verificate per l’insorgere di altri elementi a cui il deferito era del tutto estraneo. La Commissione Disciplinare tutto ciò premesso DELIBERA Di comminare al Sig. Carratoni Andrea, dirigente della Polisportiva Comunale Capena l’inibizione per mesi tre. Si comunichi agli interessati.
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