COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 2 del 5/7/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. OTTAVIA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE A CARICO DEI CALCIATORI ANDREA CONSORTI, MANUEL VALERIO E EMANUELE SPERANZA E L’AMMENDA € 400,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ STESSA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 110 DEL 7.6.2007 (Gara: ANGUILLARA – OTTAVIA del 3.6.2007 – Campionato Play Out Promozione)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 2 del 5/7/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. OTTAVIA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE A CARICO DEI CALCIATORI ANDREA CONSORTI, MANUEL VALERIO E EMANUELE SPERANZA E L’AMMENDA € 400,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ STESSA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 110 DEL 7.6.2007
(Gara: ANGUILLARA – OTTAVIA del 3.6.2007 – Campionato Play Out Promozione)
La Commissione Disciplinare
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata;
riesaminati gli atti alla luce del reclamo presentato dalla A.S.D. OTTAVIA avverso le squalifiche per 5 giornate effettive dei tesserati ANDREA CONSORTI, MANUEL VALERIO ed EMANUELE SPERANZA, è risultato che in effetti non esiste prova certa della partecipazione alla rissa del Sig. ANDREA CONSORTI, mentre tale situazione di probatezza non sussiste per il Sig. MANUEL VALERIO.
Per ciascuno dei sopra nominati calciatori è la stessa reclamante ad ammettere che gli stessi hanno gravemente offeso, utilizzando anche frasi minacciose, il direttore di gara.
C’è invece piena prova della violenta partecipazione alla rissa del Sig. EMANUELE SPERANZA, come ammette implicitamente la stessa reclamante;
quanto all’ammenda di € 400,00 inflitta alla Società reclamante, considerate le circostanze riguardanti l’estensione degli incidenti nonché la durata degli stessi, che si sono potuti svolgere e sviluppare per l’assenza sul posto della Forza Pubblica, si ritiene che la sanzione debba essere confermata;
pertanto, la Commissione Disciplinare, a parziale accoglimento del suddetto reclamo
DELIBERA
Di respingere il reclamo confermando la squalifica per 5 gare a carico dei calciatori MANUEL VALERIO e EMANUELE SPERANZA, nonché di confermare l’ammenda di € 400,00 a carico della Società;
di accogliere il reclamo riducendo la squalifica a carico del calciatore CONSORTI ANDREA da 5 a 2 gare effettive.
La tassa reclamo va restituita.
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