COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 20/09/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL FB5 TEAM ROME AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE A CARICO DELLA CALCIATRICE GRIECO JESSICA. DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATA SUL COM. UFF. N. 5 C5 DEL 3-9-2007. GARA PLAY OUT SERIE C DEL 5-5-2007

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 20/09/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL FB5 TEAM ROME AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE A CARICO DELLA CALCIATRICE GRIECO JESSICA. DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATA SUL COM. UFF. N. 5 C5 DEL 3-9-2007. GARA PLAY OUT SERIE C DEL 5-5-2007 La Commissione Disciplinare visti gli atti ufficiali e letto il reclamo in epigrafe; rilevato che la reclamante richiede una sensibile riduzione della sanzione sostenendo che la calciatrice Grieco sarebbe stata oggetto di un gesto di violenza da parte di un’avversaria a cui avrebbe reagito e sarebbe poi stata aggredita dalle avversarie tanto da dover essere allontanata dal terreno di gioco con l’ausilio dei dirigenti; ritenuto che l’assunto della reclamante trova solo parziale riscontro negli atti ufficiali da cui emerge effettivamente che la calciatrice Grieco sarebbe stata colpita violentemente da una avversaria con un calcio alla tibia ed avrebbe reagito colpendo a sua volta l’aggressore, mentre risulta che si sarebbero portate tra le due contendenti diverse calciatrici di entrambe le squadre ma solo ai fini di separarle; ritenuto quindi che, alla luce dell’effettiva dinamica degli occorsi e del successivo comportamento irriguardoso messo in atto dalla calciatrice la sanzione possa essere solo lievemente ridimensionata come da dispositivo. DELIBERA Di ridurre la squalifica a carico della calciatrice Grieco Jessica (FB5 Team Rome) da tre a due giornate effettive di gara. La tassa reclamo va restituita
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