COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 27/09/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SEGNI 1919 AVVERSO LA POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE SEGATORI ALESSANDRO (TESS. CAVESE) PARTECIPANTE ALLA GARA CAVESE – SEGNI 1919 DEL 16.9.2007 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 32 del 27/09/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ SEGNI 1919 AVVERSO LA POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE SEGATORI ALESSANDRO (TESS. CAVESE) PARTECIPANTE ALLA GARA CAVESE – SEGNI 1919 DEL 16.9.2007 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE
La Commissione Disciplinare
visto il reclamo in epigrafe;
rilevato che, in ordine alle modifiche regolamentari entrate in vigore il 1°.7.2007, a parere della Commissione, il richiamo operato dal comma 1 dell’art. 46 C.G.S. all’art. 29 n. 7 dello stesso codice, non può che essere riferito, in virtù della letterale dizione della disposizione contenuto in detto art. 29 n. 7, all’ipotesi prevista esclusivamente dall’art. 17 n. 5 lettera C del C.G.S., e non già alle ipotesi previste dalle lettere A e B, i cui reclami rimangono di competenza della Commissione Disciplinare e non necessitano di preannuncio telegrafico di reclamo;
rilevato infine che l’assunto della reclamante che deduce l’irregolare posizione del calciatore SEGATORI ALESSANDRO, in quanto squalificato per 1 gara per recidività in ammonizione, con delibera pubblicata nel C.U. n. 101 del 16.5.2007, risulta fondato in quanto alla data della gara in oggetto tale squalifica non risultava scontata;
DELIBERA
Di comminare alla Società CAVESE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 e l’ammenda di € 150,00;
di inibire il dirigente accompagnatore Sig. PELIZZI VALENTINO fino al 12.10.2007;
di squalificare il calciatore SEGATORI ALESSANDRO per 1 ulteriore giornata di gara.
La tassa reclamo va restituita.
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