COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 4/10/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. C.L. PRIVERNO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA EPR 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BORGHI FABRIZIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. 29 DEL 20.9.2007 (Gara: A.S.D. FORMIA – C.L. PRIVERNO del 16.9.2007 – Campionato di Eccellenza)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 4/10/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. C.L. PRIVERNO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA EPR 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BORGHI FABRIZIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. 29 DEL 20.9.2007 (Gara: A.S.D. FORMIA – C.L. PRIVERNO del 16.9.2007 – Campionato di Eccellenza) La Commissione Disciplinare visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata, la quale ribadisce che si è trattato di un equivoco e che le espressioni irriguardose sono state rivolte dal calciatore in argomento al dirigente della Società che ritardava a consegnargli le chiavi dello spogliatoio; esclude di aver rivolto frasi irriguardose all’arbitro; ritenuto che le argomentazioni poste in essere dalla Società A.S.D. C.L. PRIVERNO non possano essere prese in considerazione, in quanto dal referto arbitrale, che ai sensi dell’art. 35 del C.G.S. è da considerarsi fonte unica e privilegiata di prova, risulta che il comportamento del BORGHI è stato nella circostanza oltremodo irriguardoso nei confronti dell’arbitro, ritardando tra l’altro l’uscita dal campo; considerato peraltro che la pena irrogata al calciatore in questione è stata comminata secondo il minimo di quella edittale fissata dal Codice di Giustizia Sportiva; detto ciò, questa Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo di cui trattasi, confermando la squalifica per 3 gare a carico del calciatore BORGHI STEFANO. La tassa reclamo va incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it