COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 4/10/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. SEZZE AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEI CALCIATORI LORETI ALESSANDRO E RAIMONDI GABRIELE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 29 DEL 20.9.2007 (Gara: CITTA’ DI PRIVERNO – SEZZE del 16.9.2007 – Campionato di Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 4/10/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. SEZZE AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEI CALCIATORI LORETI ALESSANDRO E RAIMONDI GABRIELE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 29 DEL 20.9.2007 (Gara: CITTA’ DI PRIVERNO – SEZZE del 16.9.2007 – Campionato di Promozione) La Commissione Disciplinare visto il reclamo in epigrafe; considerato che le argomentazioni addotte dalla reclamante possono ritenersi parzialmente assumibili; che, in effetti, il calciatore LORETI ALESSANDRO dopo l’espulsione per doppia ammonizione decretata dall’arbitro, nel passare vicino all’avversario, lo raggiungeva con uno “schiaffetto” che non gli procurava alcun danno, tanto che proseguiva la gara senza dover essere sostituito, mentre il calciatore RAIMONDI GABRIELE, dopo l’espulsione per cumulo di ammonizioni, rivolgeva un’espressione irriguardosa all’arbitro; che, detto ciò, questa Commissione Disciplinare ritiene che le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo possano essere lievemente ridotte; DELIBERA Di accogliere il reclamo presentato dalla Società F.C. SEZZE e per l’effetto riduce le squalifiche inflitte ai calciatori LORETI ALESSANDRO e RAIMONDI GABRIELE da 3 a 2 gare effettive. La tassa reclamo si restituisce.
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