COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 11/10/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELL’A.S. TOR DE’ CENCI PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE PELLEGRINO GIANLUCA (BORGO FLORA) NELLA GARA TOR DE’ CENCI – BORGO FLORA DEL 16-9-2007. CAMPIONATO DI PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 11/10/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELL’A.S. TOR DE’ CENCI PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE PELLEGRINO GIANLUCA (BORGO FLORA) NELLA GARA TOR DE’ CENCI – BORGO FLORA DEL 16-9-2007. CAMPIONATO DI PROMOZIONE Con rituale ricorso l’A.S. Tor De’ Cenci ha eccepito l’irregolare posizione nella gara in epigrafe del calciatore Pellegrino Gianluca, tesserato con il Borgo Flora. Sostiene la reclamante che il calciatore in questione avrebbe dovuto scontare un residuo di squalifica comminata con il comunicato ufficiale n.110 della scorsa stagione sportiva, pubblicato il 7-6-2007, quando era tesserato con la società Pomezia. Deve innanzitutto rilevarsi che effettivamente il calciatore Pellegrino Gianluca risulta squalificato per una gara per recidività in ammonizione (2^ infrazione) con il comunicato ufficiale n. 110 del 7-6-2007; sanzione risulta riferita ad una gara del Torneo Elio Tortora, seconda fase, quando era tesserato e giocava con la società Pomezia Calcio s.r.l. . Risulta inoltre che il calciatore è tesserato dallo scorso 13-9-2007 dall’A.S. Borgo Flora. E’ evidente che per scrutinare la regolarità o meno della posizione del tesserato nella gara in questione bisogna qualificare innanzitutto la competizione in cui il calciatore subì la squalifica. Il Torneo Elio Tortora risultava denominato nella scorsa stagione, a cui la gara si riferisce: “Coppa Lazio – 14° Trofeo Elio Tortora” e risultava riservato nel primo turno alle società classificate al 1° posto nei gironi del campionato regionale Juniores “B” ed alle società classificate al 4° posto dei gironi del campionato regionale Juniores “A”. Accedevano poi al secondo turno le tre vincenti dei confronti diretti tra le sei squadre ammesse al primo turno, le squadre eliminate al primo e secondo turno dei play off del Campionato Juniores Regionale “A” (4 squadre) e la squadra perdente la finale per l’assegnazione del titolo regionale Juniores. Nel regolamento della manifestazione si può leggere tra l’altro: “le vincenti le gare di semifinale acquisiscono il diritto a disputare la finale per l’assegnazione della Coppa Lazio categoria Juniores 2006/2007” Alla Commissione giudicante è apparso quindi evidente che la competizione in questione, non solo nominativamente, ma anche per le modalità di ammissione e di svolgimento, nonché per il regolamento disciplinare, la designazione dei direttori di gara e le modalità di autorizzazione, debba essere qualificata come Coppa regionale di categoria. A mente dell’attuale articolo 19 del CGS n. 11.1 le sanzioni conseguite nelle coppe Regioni organizzate dai Comitati Regionali debbono essere scontate nella stessa competizione. Seguendo poi l’articolo 22 dello stesso codice, nella precisa dizione del numero 3 coordinato con il numero 6, si giunge alla conclusione che la distinzione tra attività ufficiale di campionato e quella della coppa regionale rimane vigente anche nel caso che il calciatore abbia cambiato società e che il calciatore debba scontare la squalifica nella Coppa regionale disputata dalla prima squadra. Si giunge quindi alla conclusione che la giornata di squalifica andava scontata dal calciatore Pellegrino nella prima squadra della società Borgo Flora nella prima gara utile della coppa regionale. Né vale obiettare che, in tal modo, la sanzione potrebbe rivelarsi inefficace poichè la società non ha titolo nella corrente stagione per partecipare a tale torneo e potrebbe non avervi titolo anche nelle stagioni successive fino ad arrivare alla prescrizione della sanzione. Tale eventualità è stata tenuta ben presente dal legislatore sportivo che però non ha ritenuto di prevedere eccezioni alla regola quando il residuo di squalifica non possa essere scontato nella stagione successiva, in quanto la società non partecipa alla manifestazione ove si dovrebbe scontare la squalifica. Infatti, i casi concreti in cui ciò può verificarsi, sia che il calciatore cambi società che nel caso contrario, sono numerosi, sia in riferimento alla Coppa Italia che alla Coppa regionale poiché si verifica frequentemente che dall’una all’altra stagione una società,per promozione o retrocessione, acquisti o perda il diritto di partecipare a tali competizioni. Nella riforma però non si è ritenuto di innovare alcunché nell’esecuzione del residuo di sanzioni in tali casi e quindi l’eventualità che la squalifica non venga scontata è stata considerata fisiologica nell’ordinamento dopo l’innovazione, avvenuta ormai diverse stagioni or sono, che ha distinto nettamente le sanzioni disciplinari riferite al campionato da quelle riferite alle coppe nazionali e regionali. La posizione del calciatore è quindi regolare ed il reclamo, alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere respinto. La Commissione Disciplinare, tutto ciò premesso, DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando il risultato acquisito sul campo: TOR DE’ CENCI - BORGO FLORA 0 - 0 La tassa reclamo va incamerata.
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