COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 11/10/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ENEA CALCIO GAETA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI CIAVARDINI SALVATORE E TOMEI DAVID (TESS. SAN MICHELE) PARTECIPANTI ALLA GARA ENEA CALCIO GAETA – SAN MICHELE DEL 30.9.2007 – CAMPIONATO DI I CATEGORIA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 11/10/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ENEA CALCIO GAETA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI CIAVARDINI SALVATORE E TOMEI DAVID (TESS. SAN MICHELE) PARTECIPANTI ALLA GARA ENEA CALCIO GAETA – SAN MICHELE DEL 30.9.2007 – CAMPIONATO DI I CATEGORIA La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; rilevato che la Società reclamante solleva l’irregolarità della posizione dei calcaitori CIAVARDINI SALVATORE e TOMEI DAVID in quanto in posizione di squalifica con sanzione comminata ad entrambi con il C.U. n. 104 del 24.5.2007; ritenuto che, effettivamente, il calciatore CIAVARDINI risulta squalificato per 1 giornata per automatismo con il C.U. n. 104 del 24.5.2007, quando era tesserato con la POL. SAN MICHELE; ritenuto altresì che anche il calciatore TOMEI risulta squalificato per una giornata per recidività in ammonizione con il medesimo comunicato, quando era tesserato con la A.C. VIRTUS PONTINIA; rilevato che entrambi i calciatori risultano tesserati nella corrente stagione sportiva dal 30.7.2007 con la A.S. TERRACINA 1925 SRL e poi trasferiti a titolo temporaneo dal 17.9.2007 alla POL. SAN MICHELE; considerato dunque che, a mente dell’art. 22 n. 6 del C.G.S., i calciatori in questione avrebbero dovuto scontare la squalifica nella prima gara della stagione sportiva 2007/2008 dell’A.S. TERRACINA SRL e che, effettivamente, non risultano impiegati nella gara del Campionato di Eccellenza TERRACINA 1925 – TOR SAPIENZA del 16.9.2007; ritenuta quindi la posizione dei calciatori in questione regolare; DELIBERA Di respingere il reclamo confermando il risultato acquisito sul campo ENEA CALCIO GAETA – SAN MICHELE 0 – 1 La tassa reclamo va incamerata.
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