COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 11/10/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CITTA’ DI PRIVERNO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 400,00 A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON .U. N. 34 DEL 28.9.2007 (Gara: CITTA’ DI PRIVERNO – COMPRENSORIO LEPINO PRIVERNO del 26.9.2007 – Coppa Italia )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 11/10/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CITTA’ DI PRIVERNO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 400,00 A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON .U. N. 34 DEL 28.9.2007 (Gara: CITTA’ DI PRIVERNO – COMPRENSORIO LEPINO PRIVERNO del 26.9.2007 – Coppa Italia ) La Commissione Disciplinare visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali osserva: l’A.S.D. CITTA’ DI PRIVERNO nel proprio ricorso contesta il provvedimento adottato a suo carico dal Giudice Sportivo precisando che, essendo i sostenitori entrambi della città di Priverno, non poteva né l’arbitro né l’assistente n. 2 individuarne con esattezza la provenienza degli addebiti (minacce, offese, lancio di piccoli sassi). Dal referto arbitrale, che come detto più volte, è fonte unica e privilegiata di prova ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., risulta senza ombra di dubbio che i comportamenti evidenziati negli atti ufficiali, sono da addebitarsi ad esclusivo carico della squadra di casa; questa Commissione Disciplinare Territoriale tenuto conto di alcune considerazioni esposte dalla ricorrente ( sugli spalti i tifosi delle due squadre erano mescolati ) non può che ricondurre la sanzione entro limiti di minore gravità; in considerazione di quanto sopra, DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo della Società A.S.D. CITTA’ DI PRIVERNO riducendo l’ammenda da € 400,00 a € 250,00. La tassa reclamo si resituisce.
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