COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 11/10/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ GIADA MACCARESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CELLI FABIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 32 DEL 27.9.2007 (Gara: POMEZIA – GIADA MACCARESE del 23.9.2007 – Campionato di Eccellenza)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 11/10/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ GIADA MACCARESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CELLI FABIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 32 DEL 27.9.2007 (Gara: POMEZIA – GIADA MACCARESE del 23.9.2007 – Campionato di Eccellenza) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigradfe; esaminati gli atti ufficiali; rilevato che la Società GIADA MACCARESE nel proprio ricorso pone in evidenza che l’episodio per cui il CELLI è stato sanzionato, è scaturito nel momento in cui il pallone arrivava nell’area del MACCARESE e tentando di colpire la sfera con la testa, involontariamente allargava le braccia colpendo sul ciso l’avversario che sopraggiungeva dal retro, provocando la caduta del calciatore stesso; questa Commissione Disciplinare Territoriale, dopo aver letto le motivazioni riportate nel Comunicato Ufficiale in epigrafe, ritenuto che la sanzione da applicare va ricondotta a quella abitualmente irrogata dagli Organi di Giustizia Sportiva per casi analoghi; alla luce di quanto sopra, questo Organo di Giustizia Sportiva non può che ricondurre la sanzione comminata al CELLI entro limiti di minore gravità; detto ciò, questa Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo presentato dalla Società GIADA MACCARESE riducendo la squalifica inflitta al calciatore CELLI FABIO da 5 a 4 gare effettive. La tassa reclamo si restituisce
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