COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 4 del 12/7/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELL’ATLETICO MARINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO AL 31.12.2007 DEL PRESIDENTE ALFONSI NATALE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO SUL COM. UFF. N. 52 DE 10.5.2007 GARA ATLETICO MARINO – PROGINF DEL 3.3.2007 CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE C1

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 4 del 12/7/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELL’ATLETICO MARINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO AL 31.12.2007 DEL PRESIDENTE ALFONSI NATALE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO SUL COM. UFF. N. 52 DE 10.5.2007 GARA ATLETICO MARINO – PROGINF DEL 3.3.2007 CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE C1 La Commissione Disciplinare visti gli atti ufficiali e letto il reclamo in epigrafe; udita come da richiesta la società reclamante; rilevato che gli accertamenti esperiti dall’Ufficio Indagine hanno contribuito ad individuare senza ombra di dubbio il Sig. Alfonsi Natale, presidente della reclamante, come la persona che qualificatasi effettivamente come Presidente dell’Atletico Marino, si era protagonista di comportamenti minacciosi a carico di calciatori e dirigenti della squadra avversaria e di un colloquio con i due arbitri teso a convincerli ad alterare la descrizione degli avvenimenti nel referto, attenuando il comportamento gravemente violento dei suoi tesserati nei confronti di calciatori avversari; rilevato, altresì, che dai predetti accertamenti è emerso che tale colloquio si sarebbe svolto all’esterno dello spogliatoio arbitrale e di fronte a varie persone e non all’interno dello stesso con la presenza dei soli arbitri, il che lo connota, pur nella gravità, di minore offensività considerandone la ridotta capacità di esercitare effettivamente una qualche costrizione sul libero convincimento dei direttori di gara; ritenuto quindi che le doglianze della reclamante possono essere solo parzialmente assunte in questa sede, mentre devono ritenersi provati tutti gli altri fatti ascritti, e, di conseguenza, la sanzione irrogata può essere solo lievemente ridotta, come da dispositivo. DELIBERA Di ridurre la inibizione del Sig. ALFONSI NATALE, presidente dell’Atletico Marino, dal 31.12.2007 al 15.10.2007. La tassa reclamo va restituita.
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