COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 4 del 12/7/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE MATERAZZETTI ALESSANDRO (Soc. CANARINI ROCCA DI PAPA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2008 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 114 DEL 21.6.2007 (Gara: TUSCULUM FRASCATI – CANARINI ROCCA DI PAPA del 2.6.2007 – Torneo V Memorial Troiani)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 4 del 12/7/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DEL CALCIATORE MATERAZZETTI ALESSANDRO (Soc. CANARINI ROCCA DI PAPA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2008 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 114 DEL 21.6.2007
(Gara: TUSCULUM FRASCATI – CANARINI ROCCA DI PAPA del 2.6.2007 – Torneo V Memorial Troiani)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltato, come da richiesta, il calciatore;
udito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro;
rilevato che, contrariamente a quanto affermato nel reclamo, l’arbitro ha precisato che il calciatore MATERAZZETTI non si era rivestito dopo la sostituzione avvenuta al 32mo del secondo tempo, e al termine della gara è rientrato sul terreno di gioco in divisa, consentendogli dunque una identificazione assolutamente certa relativamente agli episodi descritti (spintonamento reiterato accompagnato da ingiurie);
rilevato per contro che, sempre in sede di supplemento, l’arbitro ha precisato che, mentre stava percorrendo le scale che dal terreno di gioco conducono agli spogliatoi, veniva attinto da un pugno sferrato da un calciatore che non riusciva ad identificare e poi, mentre si trovava nei pressi degli spogliatoi dell’ospitante, veniva raggiunto da un calciatore che passandogli accanto, gli lanciava contro la maglia di gioco colpendolo al volto;
rilevato infine che l’arbitro ha affermato di non aver visto in faccia ma solo di schiena tale calciatore e di aver solo visto con certezza che la maglia che gli era stata scagliata contro era la n. 17 del Canarini Rocca di Papa;
ritenuto quindi che, mentre non sussistono dubbi sull’identificazione del calciatore MATERAZZETTI in ordine al primo episodio contestato, possono invece nutrirsi dubbi sull’effettivo autore del grave gesto contestato nel secondo episodio e quindi va prosciolto da tale addebito l’incolpato, se non altro per la sussistenza di dubbi sull’effettiva responsabilità; pertanto la sanzione irrogata va ricondotta in termini di cui al dispositivo e solo per il primo episodio contestato;
DELIBERA
Di ridurre la squalifica del calciatore MATERAZZETTI ALESSANDRO dal 30.6.2008 al 31.10.2007.
La tassa reclamo va restituita.
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