COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 4 del 12/7/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAN PAOLO OSTIENSE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/5/2012 A CARICO DEL CALCIATORE LA ROSA MIRKO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 109 DEL 6/6/07 ( Gara: San Paolo Ostiense – Anguillara del 2/6/07 – Camp. JUN. PROV. FASE FINALE)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 4 del 12/7/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA' SAN PAOLO OSTIENSE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/5/2012 A CARICO DEL CALCIATORE LA ROSA MIRKO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 109 DEL 6/6/07 ( Gara: San Paolo Ostiense - Anguillara del 2/6/07 - Camp. JUN. PROV. FASE FINALE) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; udita, come da richiesta, la Società interessata; udito, in sede di supplemento di referto, l'arbitro, osserva: A motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto che l'autore dei gravi gesti compiuti nei confronti dell'Arbitro ( violento calcio ad una gamba e sputo sul viso ) non sarebbe stato La Rosa Mirko, bensì il calciatore Sabatini Fabrizio, come risulta dalla dichiarazione di assunzione di responsabilità sottoscritta dal medesimo giocatore. Ascoltato in sede di supplemento, l'Arbitro ha riferito che il responsabile dell'aggressione nei suoi confronti indossava la maglia n. 18, che corrispondeva al calciatore La Rosa Mirko, come aveva potuto verificare, al rientro nello spogliatoio, confrontando la lista dei giocatori e i relativi documenti di identità. Il Direttore di gara ha inoltre precisato che il giocatore che lo aveva, colpito con un violento calcio ad una gamba e poi sputato sul viso, era alto circa m. 1,80, aveva una corporatura media, con capelli castani di lunghezza media, ma più lunghi sulla fronte, e presentava inoltre una particolare caratteristica fisica, e cioè un grosso neo, ben visibile, all'altezza del labbro destro superiore. Riconvocato una seconda volta, e dopo aver dapprima esaminato la foto apposta sulla patente di guida del giocatore La Rosa Mirko, l'Arbitro ha dichiarato di riconoscere in detto calciatore la persona che si era resa responsabile del comportamento descritto nel suo referto; riconoscimento che era basato proprio sulle caratteristiche fisiche dell'interessato. Alla luce delle dichiarazioni rese dall'Arbitro, che già in sede di prima convocazione aveva fornito una descrizione precisa delle caratteristiche fisiche del giocatore evidenziando la presenza di un grosso neo sul labbro superiore, risulta quindi confermato che l'autore del calcio violento e dello sputo sul viso dell'Arbitro è stato proprio il giocatore La Rosa Mirko, e pertanto alcun valore potrà attribuirsi alla dichiarazione resa dal calciatore Sabatini Fabrizio, il quale, peraltro, se pur convocato, non si è presentato in sede, sicché non è stato possibile effettuare alcun raffronto tra i due giocatori. Tutto ciò premesso, ritenuta del tutto congrua ed adeguata alla gravità dei fatti la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo DELIBERA di respingere il reclamo e, per l'effetto, conferma la squalifica fino al 31 maggio 2012 a carico del calciatore LA ROSA MIRKO. La tassa di reclamo va incamerata.
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