COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 4 del 12/7/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ DEPORTIVO MC AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/12/2010 A CARICO DELLA CALCIATRICE CATENA FRANCESCA, FINO AL 31/12/2008 A CARICO DELLA CALCIATRICE REMEDIA MAURA E FINO AL 22/6/2007 A CARICO DELLA CALCIATRICE COLUMBO SILVIA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 63 DEL 5/6/07 ( Gara: Roma Futsal Girls – Deportivo MC del 29/5/07 – Camp. COPPA LAZIO C5 D FEMM.LE )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 4 del 12/7/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA' DEPORTIVO MC AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/12/2010 A CARICO DELLA CALCIATRICE CATENA FRANCESCA, FINO AL 31/12/2008 A CARICO DELLA CALCIATRICE REMEDIA MAURA E FINO AL 22/6/2007 A CARICO DELLA CALCIATRICE COLUMBO SILVIA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 63 DEL 5/6/07 ( Gara: Roma Futsal Girls – Deportivo MC del 29/5/07 - Camp. COPPA LAZIO C5 D FEMM.LE ) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; udito, in sede di supplemento di referto, l'arbitro; osserva: A motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto quanto segue: a) la giocatrice Remedia Maura, già espulsa, non ha mai sputato all'Arbitro dall'esterno del terreno di gioco; b) la giocatrice Catena Francesca ha colpito l'Arbitro con un calcio, ma soltanto “ di striscio ”, senza conseguenze fisiche, tanto è vero che questi non ha avuto bisogno di cure mediche; c) la giocatrice Columbo Silvia ha rivolto all'Arbitro espressioni irriguardose, ma non offensive. Ascoltato in sede di supplemento, l'Arbitro ha riferito quanto segue: al 19° del secondo tempo, mentre si trovava vicino alla rete di recinzione, ha ricevuto uno sputo che mi raggiungeva al collo e alla divisa; giratomi immediatamente ha riconosciuto, la giocatrice precedentemente espulsa, Remedia Maura, che ancora indossava la divisa di gioco, con il viso a pochi centimetri dalla rete; precisa che, né accanto né dietro di lei, vi erano altre persone. Essendo lo sputo arrivato da dietro, non il direttore di gara non l’ha visto partire. Subito dopo la stessa giocatrice rivolgeva allo stesso insulti. Precisa, infine, di non aver arrestato il gioco, per non interrompere lo svolgimento di una importante azione. Per quanto concerne la giocatrice Catena Francesca, il Direttore di gara ha riferito che dopo la notifica del provvedimento di espulsione, la stessa è corsa verso il direttore di gara e lo ha colpito con violenza con un calcio alla coscia sinistra, provocandogli intenso dolore, che perdurava anche dopo la fine dell'incontro. Peraltro la Catena ha tentato di colpire lo stessoi ulteriormente, ma il suo tentativo è stato vanificato, dal fatto che l’arbitro è indietreggiato e che la stessa è stata trattenuta dalle compagne. Non avendo il calcio procurato escoriazioni, il direttore di gara non ha ritenuto necessario ricorrere a cure mediche. Preso atto delle dichiarazioni rese dall'Arbitro, questa Commissione ritiene di dover riesaminare la posizione della calciatrice Remedia Maura. Ed infatti, poiché l'Arbitro si trovava di spalle allorquando è stato attinto dallo sputo non v'è certezza che tale gesto sia stato effettivamente compiuto dalla suddetta calciatrice, che in quel momento si trovava tra il pubblico. Del resto lo stesso Arbitro ha riferito che essendo lo sputo arrivato da dietro, non l'ha visto partire. Pur in presenza di circostanze che indurrebbero a ritenere il contrario, deve quindi escludersi la responsabilità della Remedia, in applicazione del noto principio “ in dubio pro reo ”. La calciatrice andrà quindi sanzionata soltanto per i reiterati comportamenti offensivi nei confronti dell'Arbitro. Per quanto concerne invece la calciatrice Catena Francesca, alla luce delle dichiarazioni rese dall'Arbitro che, come noto, costituiscono fonte di prova privilegiata e degna di fede, risulta confermato il suo comportamento gravemente violento nei confronti del Direttore di gara e pertanto deve considerarsi del tutto congrua ed adeguata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, così come congrua deve considerarsi altresì la sanzione inflitta alla calciatrice Columbo Silvia per le offese rivolte all'Arbitro, con atteggiamento irruento, come risulta dalle immagini del filmato dell'incontro. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di accogliere il reclamo relativo alla calciatrice REMEDIA MAURA e, per l'effetto, riduce la squalifica dal 31 dicembre 2008 al 30.9.2007. di respingere il reclamo relativo alle calciatrici CATENA FRANCESCA e COLUMBO SILVIA, confermando le squalifiche inflitte dal Giudice Sportivo. La tassa di reclamo va restituita.
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