COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 18/10/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ FROSINONE 2000 PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE DEL MONTE ANTONIO (TESS. CEPRANO) PARTECIPANTE ALLA GARA FROSINONE 2000 – CEPRANO DEL 7.10.2007 – CAMPIONATO DI I CATEGORIA
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 43 del 18/10/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ FROSINONE 2000 PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE DEL MONTE ANTONIO (TESS. CEPRANO) PARTECIPANTE ALLA GARA FROSINONE 2000 - CEPRANO DEL 7.10.2007 – CAMPIONATO DI I CATEGORIA
La Commissione Disciplinare
visto il reclamo in epigrafe;
considerato che la reclamante rileva l’irregolare posizione del calciatore DEL MONTE ANTONIO (tess. CEPRANO) in quanto, nonostante fosse stato squalificato per recidività in ammonizione (IV infrazione) nella gara GIULIANO DI ROMA – VIRTUS STRANGOLAGALLI del 13.5.2007 , partecipava alla gara VIRTUS STRANGOLAGALLI – FROSINONE 2000 disputata il 20.5.2007 – stagione sportiva 2006/2007, ultima di campionato;
rilevato che il calciatore in questione risulta essere stato effettivamente squalificato, come si evince dal C.U. n. 101 del 17.5.2007;
osservato che in effetti il calciatore in argomento risulta in posizione irregolare, poiché non si è astenuto dal partecipare all’incontro del 20.5.2007, prima gara utile, né a quello del 30.9.2007 contro la Società VIRTUS BROCCOSTELLA e quindi avrebbe dovuto scontare la stessa nell’incontro in oggetto del presente ricorso;
ritenuto infine che il calciatore DEL MONTE ANTONIO è stato già sanzionato per la stessa violazione con il Comunicato Ufficiale n. 38 dell’11.10.2007;
tutto ciò premesso, questa Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di comminare alla Società CEPRANO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 e l’ammenda di € 100,00;
di inibire il dirigente accompagnatore Sig. BELLI ANGELO fino al 2.11.2007;
La tassa reclamo va restituita.
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