COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 18/10/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ G.S.D. NUOVA TOR TRE TESTE PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE LA MANNA MATTIA (TESS. OSTIA MARE) PARTECIPANTE ALLA GARA OSTIA MARE – NUOVA TOR TRE TESTE DEL 29.9.2007 CAMPIONATO ALLIEVI COPPA LAZIO

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 18/10/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ G.S.D. NUOVA TOR TRE TESTE PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE LA MANNA MATTIA (TESS. OSTIA MARE) PARTECIPANTE ALLA GARA OSTIA MARE – NUOVA TOR TRE TESTE DEL 29.9.2007 CAMPIONATO ALLIEVI COPPA LAZIO La Società Nuova Tor Tre Teste ha inoltrato reclamo per posizione irregolare del calciatore La Manna Mattia, tesserato con la società Ostia Mare Lido Calcio, in quanto in posizione di squalifica. Sostiene la reclamante che il calciatore in questione sarebbe stato squalificato per una giornata con il comunicato ufficiale n. 56 del 17 maggio 2007 e che tale squalifica non sarebbe stata ancora scontata. Il reclamo è infondato e non merita accoglimento. In effetti il calciatore in questione risulta squalificato per recidività in ammonizione nell’ultima gara del campionato giovanissimi 2006-2007 quando era tesserato con la stessa reclamante. A mente dell’articolo 22 comma 6 del C.G.S., poiché il calciatore nato nel 1992 non è più in età per la categoria giovanissimi, la sanzione andava scontata nella prima gara utile del campionato allievi ed, in effetti, lo stesso non è stato impiegato nella gara Ostiamare – Cisco Roma del campionato allievi nazionali del 23.9.2007 scontando la squalifica. La Commissione Disciplinare tutto ciò premesso DELIBERA Di respingere il reclamo confermando il risultato acquisito sul campo OSTIAMARE LIDO CALCIO - NUOVA TOR TRE TESTE 1 - 1 La tassa reclamo va incamerata.
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