COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 18/10/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S.D. AMATORI SANTA SEVERA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEI CALCIATORI LUCARINI EMANUELE E PEDONE ENRICO NONCHE’ L’AMMENDA DI € 400,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 38 DELL’11.10.2007 (Gara: AMATORI SANTA SEVERA – DRAGON CITY del 7.10.2007 – Campionato di II Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 43 del 18/10/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S.D. AMATORI SANTA SEVERA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEI CALCIATORI LUCARINI EMANUELE E PEDONE ENRICO NONCHE’ L’AMMENDA DI € 400,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 38 DELL’11.10.2007
(Gara: AMATORI SANTA SEVERA – DRAGON CITY del 7.10.2007 – Campionato di II Categoria)
La Commissione Disciplinare
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata;
considerata che le argomentazioni addotte dalla ricorrente possono ritenersi parzialmente assumibili;
che, in effetti, fermo restando gli insulti rivolti all’arbitro, non sono riconducibili con certezza ai calciatori LUCARINI e PEDONE le minacce ricevute dal Direttore di Gara, mentre questi era accerchiato da numerosi giocatori privi di maglia.
Che, per quanto concerne l’ammenda alla Società, valutati i comportamenti dei sostenitori del Santa Severa, nonché l’atteggiamento irriguardoso dei Dirigenti, la sanzione può essere ricondotta entro limiti di minore gravità;
DELIBERA
Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica dei calciatori LUCARINI EMANUELE e PEDONE ENRICO da 3 a 2 gare, e l’ammenda a carico della Società AMATORI SANTA SEVERA da € 400,00 a € 300,00.
La tassa reclamo va restituita.
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