COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 18/10/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ FREGENE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE COSSU ANDREA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 35 DEL 4.10.2007 (Gara: FREGENE – ANZIOLAVINIO del 30.9.2007 – Campionato di Eccellenza)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 18/10/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ FREGENE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE COSSU ANDREA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 35 DEL 4.10.2007 (Gara: FREGENE – ANZIOLAVINIO del 30.9.2007 – Campionato di Eccellenza) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali, osserva: la reclamante pone in evidenza nel proprio ricorso che il calciatore COSSU ANDREA è stato espulso al termine di un’azione di giuoco, in quanto il fallo commesso è stato determinato da una coordinazione motoria scomposta degli arti superiori, determinando così il colpo al volto dell’avversario senza alcuna premeditazione. Considerato quanto sopra, la ricorrente chiede una rivisitazione del provvedimento disciplinare adottato a carico del proprio calciatore ANDREA COSSU. Questa Commissione Disciplinare Territoriale, dopo aver letto il referto arbitrale, dal quale risulta che il calciatore COSSU ANDREA è stato espulso per aver colpito intenzionalmente un avversario con una gomitata alla bocca, provocandogli una ferita con fuoriuscita di sangue, questa Commissione non può che evidenziare quanto già detto in altre occasioni che in caso di discordanza tra quanto riferisce la reclamante e quanto riportato dall’arbitro nel proprio rapporto, prevale ai sensi dell’art. 35 del C.G.S. il contenuto di quest’ultimo che è da considerarsi fonte unica e privilegiata di prova. Tra l’altro, la sanzione applicata dal Giudice di prime cure è quella abitualmente irrogata dagli Organi di Giustizia Sportiva per casi analoghi. Detto ciò, questa Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA Di respingere il ricorso di cui trattasi, confermando la squalifica per 4 gare a carico del calciatore COSSU ANDREA. La tassa reclamo si incamera.
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