COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 18/10/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CIMINA RONCIGLIONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE DI STEFANO ALESSIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 35 DEL 4.10.2007 (Gara: CIMINA RONCIGLIONE – VIRTUS PILASTRO del 30.9.2007 – Campionato di I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 18/10/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CIMINA RONCIGLIONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE DI STEFANO ALESSIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 35 DEL 4.10.2007 (Gara: CIMINA RONCIGLIONE – VIRTUS PILASTRO del 30.9.2007 – Campionato di I Categoria) La Commissione Disciplinare visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali, osserva: la Società reclamante ricorre contro il provvedimento del Giudice Sportivo comportante la squalifica per 3 gare effettive del calciatore DI STEFANO ALESSIO, per aver rivolto frasi ingiuriose nei confronti dell’arbitro. Il ricorrente motiva il proprio atto sostenendo che l’arbitro abbia sbagliato nell’individuare l’autore delle ingiurie, non essendo stato il calciatore DI STEFANO ALESSIO ma altro calciatore presente nel terreno di gioco; osservato che il ricorso della società CIMINA RONCIGLIONE appare in primo luogo generico e non motivato; osservato che la descrizione effettuata dal direttore di gara nel referto è da ritenersi precisa e dettagliata; considerato, altresì, che il referto del direttore di gara è prova privilegiata in caso di contestazione dei fatti di gara, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S.; tutto ciò premesso DELIBERA Di respingere il reclamo della Società CIMINA RONCIGLIONE e per l’effetto conferma la squalifica del calciatore DI STEFANO ALESSIO per 3 gare effettive. La tassa reclamo va incamerata.
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