COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 25/10/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA POLISPORTIVA MONTEROTONDO CALCIO S.R.L. PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE BENEDETTI MARCO (TESS. SPES ARTIGLIO) PARTECIPANTE ALLA GARA MONTEROTONDO – SPES ARTIGLIO DEL 30-9-2007. CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI ECCELLENZA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 25/10/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA POLISPORTIVA MONTEROTONDO CALCIO S.R.L. PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE BENEDETTI MARCO (TESS. SPES ARTIGLIO) PARTECIPANTE ALLA GARA MONTEROTONDO – SPES ARTIGLIO DEL 30-9-2007. CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI ECCELLENZA La Società Monterotondo Calcio ha inoltrato nelle forme di rito reclamo per posizione irregolare del calciatore Benedetti Marco, tesserato con la Spes Artiglio, partecipante alla gara in epigrafe. Assume la reclamante che il calciatore si troverebbe in posizione di squalifica non avendo ancora scontato la squalifica per una gara per recidività in ammonizione comminata con il comunicato ufficiale 51 della scorsa stagione sportiva 2006/2007 pubblicato il 26-4-2007. La società Spes Artiglio non ha fatto pervenire proprie controdeduzioni. Va innanzitutto precisato che la sanzione si riferisce ad una gara della cosiddetta Coppa Lazio Allievi e che il calciatore, nato il 3-10-1991 non può partecipare in questa stagione a detta competizione, riservata ai nati dal 1-1-1992 in poi. Deve poi verificarsi se la cosiddetta Coppa Lazio Allievi possa essere considerata alla stregua di una Coppa Regioni, organizzata dal Comitato Regionale, e quindi rientri nella previsione dell’articolo 19 n. 11.1 del CGS, ovvero debba essere considerata un vero e proprio campionato, riservato ad atleti del primo anno della fascia di età della categoria allievi, od ancora si debba considerare come un torneo, nel qual caso si dovrebbe invece applicare la previsione del numero 11.3 dello stesso articolo. Ritiene la Commissione che la competizione in questione, al di là della denominazione, non possa essere considerata una Coppa Regioni, nel senso indicato dalle norme sopra citate. Infatti soccorre tale giudizio la previsione del numero 11.2 del più volte citato articolo 19 del CGS, che regola la recidività in ammonizione nelle gare di Coppa Italia e Coppa Regioni e prescrive che il calciatore che incorra nella seconda ammonizione in tali competizioni deve essere squalificato per una gara effettiva. Dal regolamento della Coppa Lazio Allievi si evince, invece, che il calciatore incorre nella squalifica per recidività in ammonizione ogni quattro infrazioni, analogamente a quanto previsto dal’articolo 19 n. 9 CGS per le gare di campionato, così come, analogamente agli ordinamenti dei campionati, sono previsti meccanismi per la promozione e la retrocessione, infine a fortiori per la determinazione della classifica, a parità di punteggio tra due o più squadre, si procede ai sensi dell’articolo 51 delle NOIF che è precipuamente riservato alla formazione delle classifiche al termine dei campionati. Da tutti questi concordanti ed univoci indizi non può che concludersi che la cosiddetta Coppa Lazio Allievi sia un vero e proprio campionato della categoria allievi, riservato a calciatori del primo anno della fascia d’età relativa. Da tale conclusione discende che il calciatore in questione avrebbe dovuto scontare la squalifica irrogata nella stagione precedente, non potendo più scontarla nella attuale stagione con la squadra partecipante alla competizione in cui l’aveva subita, nella prima gara ufficiale della categoria allievi e quindi proprio in quella in questione; questa e non altri è la interpretazione da dare all’articolo 22 n. 6 del CGS che, altrimenti opinando, porterebbe alla conclusione, illogica ed antisportiva, che le sanzioni residue della Coppa Lazio Allievi, sia regionali che di eccellenza, e delle omologhe competizioni riservate alla categoria giovanissimi, non verrebbero concretamente scontate, rimanendo quindi impunite. La posizione del calciatore va quindi considerata irregolare con le obbligate conseguenze di cui al dispositivo. La Commissione Disciplinare Territoriale tutto ciò premesso DELIBERA Di comminare alla società Spes Artiglio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 e l’ammenda di € 75,00 Di inibire il dirigente accompagnatore ufficiale della società Spes Artiglio Argenti Bruno fino all’8-11-2007. Di squalificare il calciatore Benedetti Marco (Spes Artiglio) per una giornata ulteriore di gara. La tassa reclamo va restituita.
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