COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 25/10/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ COMIT STATUARIO AVVERSO LA POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE IEMME GIUSEPPE (TESS. ROYAL) PARTECIPANTE ALLA GARA ROYAL – COMIT STATUARIO DEL 13.10.2007 – CAMPIONATO DI III CATEGORIA ROMA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 25/10/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ COMIT STATUARIO AVVERSO LA POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE IEMME GIUSEPPE (TESS. ROYAL) PARTECIPANTE ALLA GARA ROYAL - COMIT STATUARIO DEL 13.10.2007 – CAMPIONATO DI III CATEGORIA ROMA La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; rilevato che la reclamante deduce l’irregolare posizione del calciatore IEMME GIUSEPPE tesserato con la Società ROYAL in quanto in posizione di squalifica, non avendo scontato la sanzione comminata con il C.U. 43 del 10.5.2007 – Stag. sport. 2006/2007 (squalifica per 1 gara per recidività in ammonizione); considerato che l’assunto della reclamante risulta fondato e la posizione del calciatore risulta effettivamente irregolare; DELIBERA Di comminare alla società ROYAL la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 e l’ammenda di € 75,00; di inibire il Dirigente accompagnatore Sig. IACOPINO GIUSEPPE fino al 10.11.2007; di squalificare il calciatore IEMME GIUSEPPE per 1 giornata ulteriore di gara; la tassa reclamo va incamerata.
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