COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 25/10/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASTENUOVESE CALCIATORE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2007 A CARICO DEL CALCIATORE FABBRIANESI RICCARDO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 38 DELL’11.10.2007 (Gara: CASTELNUOVESE – PRO CALCIO SABINA del 6.10.2007 – Campionato Jun. Reg. B)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 25/10/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASTENUOVESE CALCIATORE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2007 A CARICO DEL CALCIATORE FABBRIANESI RICCARDO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 38 DELL’11.10.2007 (Gara: CASTELNUOVESE – PRO CALCIO SABINA del 6.10.2007 – Campionato Jun. Reg. B) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali, osserva: l’A.S.D. CASTELNUOVESE CALCIO con il proprio ricorso non contesta l’espulsione del calciatore FABBRIANESI ma l’entità della squalifica comminatagli che sembra eccessiva rispetto ai fatti avvenuti; precisa la ricorrente che il calciatore in questione stava correndo verso un compagno che discuteva con un avversario, trovandosi all’improvviso l’arbitro davanti, istintivamente ha proteso le mani per proteggersi, senza quindi spintonare il direttore di gara per protestare, ma sicuramente con tale gesto ha evitato uno scontro più violento. Solo alla vista del cartellino rosso ha avuto un gesto di stizza ma non ha assolutamente toccato l’arbitro e si è diretto da solo verso gli spogliatoi. L’arbitro nel proprio rapporto riferisce che nel momento in cui espelleva il compagno di squadra, il FABBRIANESI gli dava uno spintone e dopo avergli mostrato il cartellino rosso spingeva ulteriormente il direttore di gara. Veniva poi allontanato dai compagni di squadra. Da quanto sopra esposto, emerge chiaramente che l’assunto della reclamante non trova fondamento negli atti ufficiali e che quindi non possono essere prese in considerazione le lamentele avanzate dall’U.S.D. CASTELNUOVESE con il presente ricorso. Detto ciò, questa Commissione Disciplinare Territoriale; DELIBERA Di respingere il ricorso di cui trattasi, confermando la squalifica del calciatore FABBRIANESI RICCARDO fino al 31.12.2007. La tassa reclamo si incamera.
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