.COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 15/11/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ PALIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO AL 23.11.2007 A CARICO DEL DIRIGENTE FIORE FEDERICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 12 DEL 18.10.2007 (Gara: VIRTUS BROCCOSTELLA – PALIANO del 14.10.2007 – Campionato Allievi Provinciali Frosinone)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 60 del 15/11/2007
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ PALIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO AL 23.11.2007 A CARICO DEL DIRIGENTE FIORE FEDERICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 12 DEL 18.10.2007
(Gara: VIRTUS BROCCOSTELLA – PALIANO del 14.10.2007 – Campionato Allievi Provinciali Frosinone)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe
Esaminati gli atti ufficiali, osserva: la Società PALIANO contesta quanto riportato dall’arbitro nel proprio referto in quanto risulta infondato che il Dirigente FIORE abbia offeso l’arbitro e che una volta posizionatosi dietro la rete di recinzione non continuava ad insultarlo ma bensì solo a dare indicazioni ai propri calciatori.
Pertanto chiede la ricorrente la riduzione del provvedimento disciplinare adottato nei suoi confronti.
Premesso preliminarmente che in base alle norme regolamentari vigenti, non sono consentite, in questa sede, prove testimoniali.
Dalla lettura del referto arbitrale risulta che il predetto dirigente, oltre ad essere allontanato per reiterate proteste, ingiuriava ripetutamente il direttore di gara, continuando in tale comportamento anche di fuori dal recinto di giuoco.
La sanzione comminata al Dirigente FIORE FEDERICO appare a questa Commissione Disciplinare Territoriale equa, non ravvisandosi elementi tali da poter prendere in considerazione quanto evidenzia la società PALIANO.
Tra l’altro, come ribadito più volte, in caso di contrasto tra quanto sostiene la reclamante e quanto riporta l’arbitro nel proprio rapporto, prevale, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., il contenuto di quest’ultimo che è da considerarsi fonte unica e degna di fede.
Detto ciò, questa Commissione Disciplinare Territoriale
DELIBERA
Di confermare il provvedimenti di inibizione fino al 23.11.2007 a carico del dirigente della società PALIANO, Sig. FIORE FEDERICO.
La tassa reclamo va incamerata.
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