.COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 15/11/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ IVO ROMA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE LO GRASSO ALESSANDRO (V.B. NETTUNO) E DEL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE CARNIERI DANIELE (V.B. NETTUNO) PARTECIPANTI ALLA GARA V.B. NETTUNO – IVO ROMA DEL 14-10-2007 CAMPIONATO CALCIO A 5 UNDER 21
.COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 60 del 15/11/2007
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ IVO ROMA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE LO GRASSO ALESSANDRO (V.B. NETTUNO) E DEL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE CARNIERI DANIELE (V.B. NETTUNO) PARTECIPANTI ALLA GARA V.B. NETTUNO – IVO ROMA DEL 14-10-2007 CAMPIONATO CALCIO A 5 UNDER 21
La Commissione Disciplinare
visti gli atti ufficiali
Letto il reclamo in epigrafe;
rilevato che la reclamante contesta la irregolare posizione del calciatore Lo Grasso Alessandro in quanto, secondo la distinta di gara, risulterebbe nato il 21-1-1985 e quindi non in età per gare del campionato Under 21 ed il dirigente Carnieri risulterebbe squalificato come allenatore nell’ultima partita del campionato 2006-2007;
osservato che la posizione eventuale di squalifica del dirigente accompagnatore ufficiale non comporta comunque la punizione sportiva della perdita della gara anche se, effettivamente, la squalifica non risulta scontata, mentre nella distinta di gara allegata al referto arbitrale la data di nascita del calciatore Lo Grasso risulta corretta nel 9-3-1987 e tale data è conforme a quella risultante all’ufficio tesseramento;
ritenuto quindi che la posizione del dirigente Carnieri è ininfluente e la posizione del calciatore Lo Grasso è regolare
DELIBERA
Di respingere il reclamo confermando il risultato acquisito sul campo:
V.B. NETTUNO CALCIO - IVO ROMA 4 - 4
Di inibire il dirigente Carnieri Daniele fino al 7-12-2007.
La tassa reclamo va incamerata.
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